Per conciliare la diffusione delle energie rinnovabili e la tutela dell’ambiente come ecosistema con la tutela del paesaggio, entrambi valori primari per la Corte costituzionale, il legislatore statale italiano ha individuato due strumenti: criteri per l’inserimento degli impianti di produzione nel paesaggio, specificati da linee guida nazionali approvate in Conferenza unificata; e la valutazione di impatto ambientale, pur nella semplificazione del procedimento di autorizzazione. Nell’applicazione di entrambi le Regioni hanno un ruolo. Ma di quali margini dispone una Regione che intenda attuare un modello di sviluppo fondato sulla tutela del paesaggio, rispetto al quale la diffusione delle energie rinnovabili può costituire un limite? L’interrogativo rileva soprattutto per le autonomie speciali, dotate di competenze primarie in materia paesistica: la delimitazione di tali competenze rispetto a quelle statali su energia e ambiente sottintende un bilanciamento fra i corrispondenti interessi costituzionalmente rilevanti (e fra due modelli di sviluppo sostenibile). La Sardegna è un laboratorio: nell’ultimo decennio le sue scelte (prima dirette a privilegiare la tutela del paesaggio, poi meno univoche) hanno originato un ampio contenzioso e la Consulta le ha censurate, fornendo indicazioni per riprogettare la disciplina regionale. L’analisi critica di tali scelte, del contenzioso collegato e del suo seguito è utile per rispondere al quesito formulato e riflettere sull’adeguatezza delle scelte statali.

Masala, P. (2016). Energie rinnovabili e tutela del paesaggio in Italia tra Stato e Regioni: il caso Sardegna. In Ambiente, energia, alimentazione. Modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile (pp.241-252). ITA : Fondazione Cesifin.

Energie rinnovabili e tutela del paesaggio in Italia tra Stato e Regioni: il caso Sardegna

MASALA P.
2016-01-01

Abstract

Per conciliare la diffusione delle energie rinnovabili e la tutela dell’ambiente come ecosistema con la tutela del paesaggio, entrambi valori primari per la Corte costituzionale, il legislatore statale italiano ha individuato due strumenti: criteri per l’inserimento degli impianti di produzione nel paesaggio, specificati da linee guida nazionali approvate in Conferenza unificata; e la valutazione di impatto ambientale, pur nella semplificazione del procedimento di autorizzazione. Nell’applicazione di entrambi le Regioni hanno un ruolo. Ma di quali margini dispone una Regione che intenda attuare un modello di sviluppo fondato sulla tutela del paesaggio, rispetto al quale la diffusione delle energie rinnovabili può costituire un limite? L’interrogativo rileva soprattutto per le autonomie speciali, dotate di competenze primarie in materia paesistica: la delimitazione di tali competenze rispetto a quelle statali su energia e ambiente sottintende un bilanciamento fra i corrispondenti interessi costituzionalmente rilevanti (e fra due modelli di sviluppo sostenibile). La Sardegna è un laboratorio: nell’ultimo decennio le sue scelte (prima dirette a privilegiare la tutela del paesaggio, poi meno univoche) hanno originato un ampio contenzioso e la Consulta le ha censurate, fornendo indicazioni per riprogettare la disciplina regionale. L’analisi critica di tali scelte, del contenzioso collegato e del suo seguito è utile per rispondere al quesito formulato e riflettere sull’adeguatezza delle scelte statali.
2016
978-88-98742-04-2
Masala, P. (2016). Energie rinnovabili e tutela del paesaggio in Italia tra Stato e Regioni: il caso Sardegna. In Ambiente, energia, alimentazione. Modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile (pp.241-252). ITA : Fondazione Cesifin.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11365/1116682