L’ordinanza n. 24547/2017 della Corte di cassazione affronta la questione “classica”, ma che offre costanti spunti di rinnovata riflessione, della individuazione del periodo di competenza per la deduzione dei costi dell’impresa. Oggetto di attenzione da parte dei giudici è stata, in particolare, la corretta interpretazione della previsione, oggi contenuta nell’art. 109, comma 1, del T.U.I.R., in punto di deducibilità delle componenti negative solo quando sia certa la loro esistenza o determinabile in modo obiettivo il relativo ammontare. Secondo la stessa Corte, determinazione e determinabilità si accompagnano alla definitività e non alla provvisorietà della situazione che connota l’insorgenza del costo, che deve essere quindi quantificabile in modo oggettivo. In questo contesto viene, in modo condivisibile, valorizzata la ratio della norma, segnatamente quanto all’obiettivo della stessa di evitare che sia rimessa alla discrezionalità del contribuente l’identificazione dell’anno al quale imputare il costo stesso, così modellando, in chiave abusiva, la corretta quantificazione del proprio reddito.
Dami, F. (2018). Deduzione dei costi nell’esercizio di competenza: determinazione e determinabilità impongono la definitività della fattispecie. GT(1), 38-41.
Deduzione dei costi nell’esercizio di competenza: determinazione e determinabilità impongono la definitività della fattispecie
Filippo Dami
2018-01-01
Abstract
L’ordinanza n. 24547/2017 della Corte di cassazione affronta la questione “classica”, ma che offre costanti spunti di rinnovata riflessione, della individuazione del periodo di competenza per la deduzione dei costi dell’impresa. Oggetto di attenzione da parte dei giudici è stata, in particolare, la corretta interpretazione della previsione, oggi contenuta nell’art. 109, comma 1, del T.U.I.R., in punto di deducibilità delle componenti negative solo quando sia certa la loro esistenza o determinabile in modo obiettivo il relativo ammontare. Secondo la stessa Corte, determinazione e determinabilità si accompagnano alla definitività e non alla provvisorietà della situazione che connota l’insorgenza del costo, che deve essere quindi quantificabile in modo oggettivo. In questo contesto viene, in modo condivisibile, valorizzata la ratio della norma, segnatamente quanto all’obiettivo della stessa di evitare che sia rimessa alla discrezionalità del contribuente l’identificazione dell’anno al quale imputare il costo stesso, così modellando, in chiave abusiva, la corretta quantificazione del proprio reddito.File | Dimensione | Formato | |
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