Nell’ordinanza n. 13907/2018, la Corte di cassazione ricostruisce in modo condivisibile la natura dell’istituto dell’adesione, quale atto unilaterale espressione del potere impositivo dell’Amministrazione finanziaria, pur connotato dalla partecipazione collaborativa del contribuente. A questa corretta impostazione sul piano sistematico, corrisponde però una conclusione incerta, nella quale i giudici, da un lato, sembrano confondere questo aspetto con quello legato ai principi generali che devono guidare l’azione accertatrice e, dall’altro, leggono in maniera a tratti contraddittoria i termini della fattispecie sottoposta alla loro valutazione, confondendoli anche sul piano strettamente fattuale. Sostengono, infatti, che la formulazione di una proposta di adesione nella fase che precede l’emissione dell’atto definitivo non avrebbe alcun valore di “impegno” se l’accordo con il contribuente non viene raggiunto, salvo precisare poi che dei chiarimenti e delle prove offerte dal soggetto passivo si debba in tale sede tener conto (cosa che, però, nel caso di specie non era avvenuta). Riordinando in termini sistematici le questioni affrontate, sembra potersi concludere che: a) da un lato, trova conferma il superamento del dibattito sulla natura dell’istituto, per la quale è del tutto esclusa la configurazione “negoziale”; b) dall’altro lato, emerge come le dichiarazioni delle parti del rapporto rese nella fase del tentativo di adesione debbano invece assumere una specifica rilevanza, onerando l’Ufficio che le rimetta in discussione a giustificarne puntualmente la ragione e assumendo per il contribuente valenza confessoria.

Dami, F. (2018). Mancata adesione e rilevanza delle dichiarazioni rese nel tentativo di definizione dell’accertamento. GT(8-9), 669-673.

Mancata adesione e rilevanza delle dichiarazioni rese nel tentativo di definizione dell’accertamento

Filippo Dami
2018-01-01

Abstract

Nell’ordinanza n. 13907/2018, la Corte di cassazione ricostruisce in modo condivisibile la natura dell’istituto dell’adesione, quale atto unilaterale espressione del potere impositivo dell’Amministrazione finanziaria, pur connotato dalla partecipazione collaborativa del contribuente. A questa corretta impostazione sul piano sistematico, corrisponde però una conclusione incerta, nella quale i giudici, da un lato, sembrano confondere questo aspetto con quello legato ai principi generali che devono guidare l’azione accertatrice e, dall’altro, leggono in maniera a tratti contraddittoria i termini della fattispecie sottoposta alla loro valutazione, confondendoli anche sul piano strettamente fattuale. Sostengono, infatti, che la formulazione di una proposta di adesione nella fase che precede l’emissione dell’atto definitivo non avrebbe alcun valore di “impegno” se l’accordo con il contribuente non viene raggiunto, salvo precisare poi che dei chiarimenti e delle prove offerte dal soggetto passivo si debba in tale sede tener conto (cosa che, però, nel caso di specie non era avvenuta). Riordinando in termini sistematici le questioni affrontate, sembra potersi concludere che: a) da un lato, trova conferma il superamento del dibattito sulla natura dell’istituto, per la quale è del tutto esclusa la configurazione “negoziale”; b) dall’altro lato, emerge come le dichiarazioni delle parti del rapporto rese nella fase del tentativo di adesione debbano invece assumere una specifica rilevanza, onerando l’Ufficio che le rimetta in discussione a giustificarne puntualmente la ragione e assumendo per il contribuente valenza confessoria.
2018
Dami, F. (2018). Mancata adesione e rilevanza delle dichiarazioni rese nel tentativo di definizione dell’accertamento. GT(8-9), 669-673.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11365/1078214