Maybe two are the jurists who partecipate to the commentary, fragmentarily preserved in P.Ant. III 152. In recto, the first urist paraphrases, in a single summary, an observation of Ulpian about the condictio (the husband can promotes this action at certain conditions and to a certain extent against the donee wife) and about the ‘classical’ rule according to which the husband, asked to return the dowry, can hold back the equivalent of what he donated to his wife; the second jurist (perhaps asked to give his opinion on a concrete case) reflects on the real risk of an unfair enrichment for the husband who was allowed to cumulate the two legal means of protections illustrated by the first urist.

Nel commento, frammentariamente conservato in P.Ant. III 152, intervengono, forse, due giuristi. Nel recto, il primo giurista parafrasa, in un’unica sintesi, un’osservazione ulpianea sulla condictio (esperibile, a certe condizioni e fino a un determinato limite, contro il coniuge donatario) e la norma ‘classica’ secondo cui il marito, chiamato a restituire la dote, può trattenere da quella l’equivalente di quanto ha donato alla moglie; il secondo (chiamato forse a pronunciarsi su un caso concreto) riflette sul rischio, non affatto impossibile, di un ingiusto arricchimento per il marito cui si fosse consentito il cumulo dei due strumenti di tutela, illustrati dal primo commentatore.

Pietrini, S. (2018). P.Ant. III 152: un commento tardoantico sulle retentiones ex dote?. In S.A. D. Mantovani (a cura di), Giurisprudenza romana nei papiri. Tracce per una ricerca (pp. 153-162). Pavia : Pavia University Press.

P.Ant. III 152: un commento tardoantico sulle retentiones ex dote?

Pietrini Stefania
2018-01-01

Abstract

Maybe two are the jurists who partecipate to the commentary, fragmentarily preserved in P.Ant. III 152. In recto, the first urist paraphrases, in a single summary, an observation of Ulpian about the condictio (the husband can promotes this action at certain conditions and to a certain extent against the donee wife) and about the ‘classical’ rule according to which the husband, asked to return the dowry, can hold back the equivalent of what he donated to his wife; the second jurist (perhaps asked to give his opinion on a concrete case) reflects on the real risk of an unfair enrichment for the husband who was allowed to cumulate the two legal means of protections illustrated by the first urist.
2018
978-88-6952-083-9
Nel commento, frammentariamente conservato in P.Ant. III 152, intervengono, forse, due giuristi. Nel recto, il primo giurista parafrasa, in un’unica sintesi, un’osservazione ulpianea sulla condictio (esperibile, a certe condizioni e fino a un determinato limite, contro il coniuge donatario) e la norma ‘classica’ secondo cui il marito, chiamato a restituire la dote, può trattenere da quella l’equivalente di quanto ha donato alla moglie; il secondo (chiamato forse a pronunciarsi su un caso concreto) riflette sul rischio, non affatto impossibile, di un ingiusto arricchimento per il marito cui si fosse consentito il cumulo dei due strumenti di tutela, illustrati dal primo commentatore.
Pietrini, S. (2018). P.Ant. III 152: un commento tardoantico sulle retentiones ex dote?. In S.A. D. Mantovani (a cura di), Giurisprudenza romana nei papiri. Tracce per una ricerca (pp. 153-162). Pavia : Pavia University Press.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11365/1037437