La materia della partecipazioni delle banche in altre imprese (finanziarie e non) è stata oggetto di disciplina comunitaria a partire dalla seconda direttiva in materia bancaria e creditizia, la n. 89/646/CEE. La natura di direttiva di “armonizzazione minima” di quest’ultima ha consentito al nostro legislatore di stabilire una disciplina prudenziale in materia non solo più restrittiva di quella comunitaria riguardo ai limiti partecipativi, ma soprattutto avente come filo conduttore il c.d. principio di separatezza tra il settore bancario ed il settore industriale. Solo di recente, sulla scia della svolta radicale impressa a livello comunitario, il nostro ordinamento non ha potuto che adeguarsi ai tempi; tempi in cui le esigenze di capitalizzazione delle imprese richiedono un ampliamento dei canali di finanziamento realizzabile anche attraverso gli apporti di capitale in forma partecipativa, a cui gli enti creditizi italiani, nel caso di mancato allentamento dei vincoli amministrativi in materia, non avrebbero potuto rispondere, con evidente penalizzazione dal punto di vista concorrenziale rispetto alle imprese bancarie di altri Paesi soggette a discipline meno stringenti. Il presente contributo è volto ad analizzare la rinnovata disciplina di vigilanza in materia di partecipazioni detenibili al fine di coglierne le novità, di sottolineare le opportunità di ampliamento operativo offerte agli intermediari creditizi nonché di evidenziare come la stessa rimane sotto molteplici profili ancorata al rispetto del principio di separetezza tra attività bancaria ed attività industriale, considerato ancora oggi dal nostro legislatore lo strumento più efficace ai fini della prevenzione dei potenziali conflitti di interesse connessi alla più intensa commistione tra i due settori consentita dall’allentamento dei vincoli alla detenzione di partecipazioni nei due sensi.
Salerno, M.E. (2014). Le recenti modifiche alla disciplina di vigilanza in materia di partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari: un passo indietro nel processo di liberalizzazione delle regole. In C. Brozzetti (a cura di), Scritti per Franco Belli. Sistema creditizio e finanziario: problemi e prospettive. Atti del Convegno di studi (Siena, 9-10 maggio 2013). Vol. 1 (pp. 403-425). Pisa : Pacini Editore.
Le recenti modifiche alla disciplina di vigilanza in materia di partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari: un passo indietro nel processo di liberalizzazione delle regole
SALERNO, MARIA ELENA
2014-01-01
Abstract
La materia della partecipazioni delle banche in altre imprese (finanziarie e non) è stata oggetto di disciplina comunitaria a partire dalla seconda direttiva in materia bancaria e creditizia, la n. 89/646/CEE. La natura di direttiva di “armonizzazione minima” di quest’ultima ha consentito al nostro legislatore di stabilire una disciplina prudenziale in materia non solo più restrittiva di quella comunitaria riguardo ai limiti partecipativi, ma soprattutto avente come filo conduttore il c.d. principio di separatezza tra il settore bancario ed il settore industriale. Solo di recente, sulla scia della svolta radicale impressa a livello comunitario, il nostro ordinamento non ha potuto che adeguarsi ai tempi; tempi in cui le esigenze di capitalizzazione delle imprese richiedono un ampliamento dei canali di finanziamento realizzabile anche attraverso gli apporti di capitale in forma partecipativa, a cui gli enti creditizi italiani, nel caso di mancato allentamento dei vincoli amministrativi in materia, non avrebbero potuto rispondere, con evidente penalizzazione dal punto di vista concorrenziale rispetto alle imprese bancarie di altri Paesi soggette a discipline meno stringenti. Il presente contributo è volto ad analizzare la rinnovata disciplina di vigilanza in materia di partecipazioni detenibili al fine di coglierne le novità, di sottolineare le opportunità di ampliamento operativo offerte agli intermediari creditizi nonché di evidenziare come la stessa rimane sotto molteplici profili ancorata al rispetto del principio di separetezza tra attività bancaria ed attività industriale, considerato ancora oggi dal nostro legislatore lo strumento più efficace ai fini della prevenzione dei potenziali conflitti di interesse connessi alla più intensa commistione tra i due settori consentita dall’allentamento dei vincoli alla detenzione di partecipazioni nei due sensi.File | Dimensione | Formato | |
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