La presente ricerca indaga la visione isidoriana del diritto penale. Uno dei difficili quesiti cui si è tentato di dare risposta concerne la vigenza o meno, in età isidoriana, di ogni singola norma giuridica lì riferita dal vescovo ispalense. Considerato che sotto il regno visigoto dei primi decenni del VII secolo si trovano a convivere Goti e Romani, nei casi in cui si è potuta dare una risposta positiva a tale domanda, si è poi tentato di capire se il principio giuridico di volta in volta richiamato dall’autore delle Etymologiae ricevette allora applicazione presso gli uni o gli altri, oppure presso entrambi. Individuate le fonti dei paragrafi di Etym. 5.26 presi in considerazione, è risultato di un certo interesse procedere a una valutazione più attenta di quei punti in cui la trattazione de criminibus in lege conscriptis o si richiama a passi di opere del tutto estranee alla precedente letteratura giuridica, oppure si allontana dal modello giuridico di partenza, per omettere qualcosa o per introdurre nuovi elementi, che ben possono svelare, almeno in qualche caso, alcuni cambiamenti intervenuti nella qualificazione di un certo comportamento criminoso, nella procedura volta alla sua persecuzione, o in un altro aspetto qualsiasi del suo più ampio quadro normativo di riferimento.
Pietrini, S. (2012). Cognizioni giuridiche nel libro V delle Etymologiae di Isidoro di Siviglia. parte II. In Ravenna Capitale. Uno sguardo ad Occidente. Romani e goti - Isidoro di Siviglia (pp. 65-80). Rimini : Maggioli editore via del Carpino 8 Santarcangelo di Romagna RN sede commerciale : via Cavallotti 13/A Milano.
Cognizioni giuridiche nel libro V delle Etymologiae di Isidoro di Siviglia. parte II
PIETRINI, STEFANIA
2012-01-01
Abstract
La presente ricerca indaga la visione isidoriana del diritto penale. Uno dei difficili quesiti cui si è tentato di dare risposta concerne la vigenza o meno, in età isidoriana, di ogni singola norma giuridica lì riferita dal vescovo ispalense. Considerato che sotto il regno visigoto dei primi decenni del VII secolo si trovano a convivere Goti e Romani, nei casi in cui si è potuta dare una risposta positiva a tale domanda, si è poi tentato di capire se il principio giuridico di volta in volta richiamato dall’autore delle Etymologiae ricevette allora applicazione presso gli uni o gli altri, oppure presso entrambi. Individuate le fonti dei paragrafi di Etym. 5.26 presi in considerazione, è risultato di un certo interesse procedere a una valutazione più attenta di quei punti in cui la trattazione de criminibus in lege conscriptis o si richiama a passi di opere del tutto estranee alla precedente letteratura giuridica, oppure si allontana dal modello giuridico di partenza, per omettere qualcosa o per introdurre nuovi elementi, che ben possono svelare, almeno in qualche caso, alcuni cambiamenti intervenuti nella qualificazione di un certo comportamento criminoso, nella procedura volta alla sua persecuzione, o in un altro aspetto qualsiasi del suo più ampio quadro normativo di riferimento.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/11365/40807
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