La sentenza Marleasing della Corte di giustizia ha fornito lo spunto per passare in rassegna le tappe fondamentali della giurisprudenza comunitaria in tema di “efficacia diretta” delle direttive comunitarie. L’analisi della giurisprudenza comunitaria sul tema dell’efficacia verticale delle direttive ha quindi messo in evidenza come lo sforzo compiuto dalla Corte nella sentenza Marleasing di attenuare le anomalie inerenti al diniego dell’efficacia orizzontale alle direttive non possa giungere fino al punto di ammettere effetti orizzontali. Il risultato è dunque quello di ammettere l’efficacia diretta della direttiva comunitaria (ed ora anche delle raccomandazioni CECA), -qualora presenti requisiti della precisione e completezza, ed inoltre non sia condizionata- a garanzia del diritto comunitario stesso, ma di limitarla tuttavia ai rapporti tra Stato e singoli, con lo scopo di offrire una garanzia proprio a questi ultimi.
Bindi, E. (1992). La sentenza Marleasing: l'obbligo per il giudice nazionale di interpretare la normativa nazionale, nell'area coperta dalla direttiva inattuata, alla luce della lettera e degli scopi della direttiva stessa. In Quaderni dell’Associazione per gli Studi e le Ricerche parlamentari (pp. 243-268). Milano : Giuffré.
La sentenza Marleasing: l'obbligo per il giudice nazionale di interpretare la normativa nazionale, nell'area coperta dalla direttiva inattuata, alla luce della lettera e degli scopi della direttiva stessa
BINDI, ELENA
1992-01-01
Abstract
La sentenza Marleasing della Corte di giustizia ha fornito lo spunto per passare in rassegna le tappe fondamentali della giurisprudenza comunitaria in tema di “efficacia diretta” delle direttive comunitarie. L’analisi della giurisprudenza comunitaria sul tema dell’efficacia verticale delle direttive ha quindi messo in evidenza come lo sforzo compiuto dalla Corte nella sentenza Marleasing di attenuare le anomalie inerenti al diniego dell’efficacia orizzontale alle direttive non possa giungere fino al punto di ammettere effetti orizzontali. Il risultato è dunque quello di ammettere l’efficacia diretta della direttiva comunitaria (ed ora anche delle raccomandazioni CECA), -qualora presenti requisiti della precisione e completezza, ed inoltre non sia condizionata- a garanzia del diritto comunitario stesso, ma di limitarla tuttavia ai rapporti tra Stato e singoli, con lo scopo di offrire una garanzia proprio a questi ultimi.File | Dimensione | Formato | |
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