La voce ripartendo dalla nozione di diritto quesito conferma quanto sia difficile individuare una definizione al riguardo. Cosa sia un diritto quesito resta ancora un mistero, che affascina parte della dottrina, soprattutto quella privatistica, sulla scia del fatto che la teoria dei diritti quesiti nasce nell’epoca in cui primeggiava il diritto privato. L’A. si sofferma poi sul rapporto tra il principio del rispetto dei diritti quesiti e il principio della irretroattività della legge, principi i quali, pur rappresentando due problematiche diverse, vengono spesso a sovrapporsi, soprattutto in sede di applicazione giurisprudenziale. E giunge pertanto ad affermare che, se è vero che l’unico limite alla retroattività costituzionalmente espresso concerne le norme penali di sfavore, “ciò non esclude che, anche al di fuori della materia penale, una legge retroattiva possa rivelarsi in contrasto con qualche specifica norma costituzionale. Ma esclude che, al di fuori della materia penale una legge retroattiva sia, per ciò solo, incostituzionale. L’analisi prosegue con l’esame sia della giurisprudenza costituzionale che della giurisprudenza comunitaria per confermare quanto sia ancora attuale l’affermazione secondo la quale l’esame della casistica offre un campo di straordinario interesse per misurare la realtà storica di un tempo, ma povero di certezze e di soddisfazioni definitorie
Bindi, E. (2007). Diritti quesiti (aggiornamento), 12, 1-3.
Diritti quesiti (aggiornamento)
BINDI, ELENA
2007-01-01
Abstract
La voce ripartendo dalla nozione di diritto quesito conferma quanto sia difficile individuare una definizione al riguardo. Cosa sia un diritto quesito resta ancora un mistero, che affascina parte della dottrina, soprattutto quella privatistica, sulla scia del fatto che la teoria dei diritti quesiti nasce nell’epoca in cui primeggiava il diritto privato. L’A. si sofferma poi sul rapporto tra il principio del rispetto dei diritti quesiti e il principio della irretroattività della legge, principi i quali, pur rappresentando due problematiche diverse, vengono spesso a sovrapporsi, soprattutto in sede di applicazione giurisprudenziale. E giunge pertanto ad affermare che, se è vero che l’unico limite alla retroattività costituzionalmente espresso concerne le norme penali di sfavore, “ciò non esclude che, anche al di fuori della materia penale, una legge retroattiva possa rivelarsi in contrasto con qualche specifica norma costituzionale. Ma esclude che, al di fuori della materia penale una legge retroattiva sia, per ciò solo, incostituzionale. L’analisi prosegue con l’esame sia della giurisprudenza costituzionale che della giurisprudenza comunitaria per confermare quanto sia ancora attuale l’affermazione secondo la quale l’esame della casistica offre un campo di straordinario interesse per misurare la realtà storica di un tempo, ma povero di certezze e di soddisfazioni definitorieFile | Dimensione | Formato | |
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