Lo scritto si propone di ricostruire il riparto delle competenze tra Stato e Regioni in materia di ordinamento delle “professioni” a seguito della riforma del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione. Nella prima parte viene tracciato il quadro di riferimento sia dal punto di vista costituzionale, con particolare riguardo ai principi contenuti nell’art. 33 Cost., sia dal punto di vista del diritto comunitario, con particolare riguardo ai principi della libertà di prestazione dei servizi e di stabilimento e della tutela della concorrenza, seguendo la loro evoluzione alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia. Nella seconda parte viene delineato, anche sulla base della ormai acquisita distinzione tra professioni “ordinistiche” e “non ordinistiche”, il quadro delle competenze in materia, prima attraverso l’individuazione di quelle riservate allo Stato, poi delimitando lo spazio di intervento di competenza regionale.
Bindi, E., Mancini, M. (2005). Principi costituzionali in materia di professioni e possibili contenuti della competenza legislativa statale e regionale alla luce della riforma del titolo V’. In Federalismo e devolution (pp. 259-297). MILANO : Giuffrè.
Principi costituzionali in materia di professioni e possibili contenuti della competenza legislativa statale e regionale alla luce della riforma del titolo V’
BINDI, ELENA;MANCINI, MARCO
2005-01-01
Abstract
Lo scritto si propone di ricostruire il riparto delle competenze tra Stato e Regioni in materia di ordinamento delle “professioni” a seguito della riforma del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione. Nella prima parte viene tracciato il quadro di riferimento sia dal punto di vista costituzionale, con particolare riguardo ai principi contenuti nell’art. 33 Cost., sia dal punto di vista del diritto comunitario, con particolare riguardo ai principi della libertà di prestazione dei servizi e di stabilimento e della tutela della concorrenza, seguendo la loro evoluzione alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia. Nella seconda parte viene delineato, anche sulla base della ormai acquisita distinzione tra professioni “ordinistiche” e “non ordinistiche”, il quadro delle competenze in materia, prima attraverso l’individuazione di quelle riservate allo Stato, poi delimitando lo spazio di intervento di competenza regionale.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/11365/30460
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