Il commento all’art. 53 mette in evidenza come nel nuovo Statuto della Regione Toscana, ai dirigenti è dedicato un autonomo articolo, assai dettagliato nei cinque commi di cui si compone, che testimonia la scelta di separare dirigenza e personale regionale, a differenza della soluzione accolta nello Statuto del 1971, dove si era preferito non disciplinare i dirigenti separatamente dal restante personale. L’organo regionale di direzione politica ha, infatti, bisogno di specifici uffici per svolgere le funzioni di indirizzo e controllo, e con la previsione dei suddetti uffici si è cercato di dare soluzione al problema della distinzione tra organi regionali di indirizzo e controllo e soggetti da controllare e indirizzare (cfr. l’ art. 53, comma 5). Soluzione questa che pare il naturale corollario del principio di distinzione tra compiti degli organi di direzione politica e i compiti di gestione amministrativa dei dirigenti, prevista nel comma precedente. Del resto, la “indefinita virtualità” del principio di distinzione tra politica e amministrazione deve armonizzarsi con la realtà sottostante. Una realtà fatta di potenziale tensione tra un vertice politico, investito del proprio mandato dal corpo elettorale e volto a realizzare l’indirizzo politico di maggioranza, e un apparato dirigenziale che deve operare secondo il circuito virtuoso autonomia/responsabilità.
Bindi, E. (2005). Art. 53 ‘Dirigenti'. In Statuto della regione toscana. Commentario (pp. 255-258). Torino : Giappichelli.
Art. 53 ‘Dirigenti'
BINDI, ELENA
2005-01-01
Abstract
Il commento all’art. 53 mette in evidenza come nel nuovo Statuto della Regione Toscana, ai dirigenti è dedicato un autonomo articolo, assai dettagliato nei cinque commi di cui si compone, che testimonia la scelta di separare dirigenza e personale regionale, a differenza della soluzione accolta nello Statuto del 1971, dove si era preferito non disciplinare i dirigenti separatamente dal restante personale. L’organo regionale di direzione politica ha, infatti, bisogno di specifici uffici per svolgere le funzioni di indirizzo e controllo, e con la previsione dei suddetti uffici si è cercato di dare soluzione al problema della distinzione tra organi regionali di indirizzo e controllo e soggetti da controllare e indirizzare (cfr. l’ art. 53, comma 5). Soluzione questa che pare il naturale corollario del principio di distinzione tra compiti degli organi di direzione politica e i compiti di gestione amministrativa dei dirigenti, prevista nel comma precedente. Del resto, la “indefinita virtualità” del principio di distinzione tra politica e amministrazione deve armonizzarsi con la realtà sottostante. Una realtà fatta di potenziale tensione tra un vertice politico, investito del proprio mandato dal corpo elettorale e volto a realizzare l’indirizzo politico di maggioranza, e un apparato dirigenziale che deve operare secondo il circuito virtuoso autonomia/responsabilità.File | Dimensione | Formato | |
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