Il saggio vuole verificare l’adattabilità dei principi processuali generali ai giudizi costituzionali, per accertare se questi ultimi possano o meno essere configurati come “processi”, e a tal fine riparte dalle riflessioni svolte dai giudici costituzionali al momento della genesi delle norme integrative. Fu infatti proprio durante queste settimane di intenso lavoro, successive alla seduta del 23 gennaio 1956, che i giudici costituzionali maturarono la convinzione di quale ruolo dovessero avere le disposizioni di procedura che la Corte era chiamata a darsi. Dalle considerazioni che emergono da alcune carte inedite del giudice Bracci appare con nitidezza che il filo rosso, che lega assieme una serie più ampia di valutazioni relative alla stesura del regolamento processuale, consiste nella lucida consapevolezza dell’opportunità di cedere ampio spazio alla prassi giurisprudenziale, scelta che ha una valenza non trascurabile quale inequivocabile espressione della volontà della Corte di non costringere il proprio operato entro regole prestabilite.
Bindi, E. (2008). Principi generali del processo comune e genesi delle norme integrative. In I principi generali del processo comune ed i loro adattamenti alle esperienze della giustizia costituzionale (pp. 261-268). Torino : Giappichelli.
Principi generali del processo comune e genesi delle norme integrative
BINDI, ELENA
2008-01-01
Abstract
Il saggio vuole verificare l’adattabilità dei principi processuali generali ai giudizi costituzionali, per accertare se questi ultimi possano o meno essere configurati come “processi”, e a tal fine riparte dalle riflessioni svolte dai giudici costituzionali al momento della genesi delle norme integrative. Fu infatti proprio durante queste settimane di intenso lavoro, successive alla seduta del 23 gennaio 1956, che i giudici costituzionali maturarono la convinzione di quale ruolo dovessero avere le disposizioni di procedura che la Corte era chiamata a darsi. Dalle considerazioni che emergono da alcune carte inedite del giudice Bracci appare con nitidezza che il filo rosso, che lega assieme una serie più ampia di valutazioni relative alla stesura del regolamento processuale, consiste nella lucida consapevolezza dell’opportunità di cedere ampio spazio alla prassi giurisprudenziale, scelta che ha una valenza non trascurabile quale inequivocabile espressione della volontà della Corte di non costringere il proprio operato entro regole prestabilite.File | Dimensione | Formato | |
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