ABSTRACT su "Stato di necessità (diritto penale)" Nella presente voce si pone al centro dell'analisi la verifica degli elementi costitutivi dello stato di necessità, con particolare riferimento, nell'ambito della c.d. situazone di pericolo, al controverso istituto del soccorso di necessità ed ai suoi tratti distintivi con l'obbligo di soccorso rilevante ai sensi dell'art. 593 c.p.; nell'ambito del c.d. fatto lesivo, alla sussistenza o meno della inevitabilità altrimenti del pericolo nelle ipotesi più problematiche, ma di non rara applicazione pratica, dell'occupazione di case sfitte da parte di famiglie senzatetto per dare tutela al bene personale della salute. Da un punto di vista più generale, poi, ci si interroga sull'applicabilità dello stato di necessità alle attività già giuridicamente disciplinate nei loro presupposti e limiti da specifiche norme di legge o sulla base di principi generali dell'ordinamento giuridico, nelle quali eventuali conflitti di interessi risultino già risolti dal diritto. E ciò vale tanto per l'attività funzionale dei pubblici poteri (si pensi al ricorso, che si assumerebbe scriminato dallo stato di necessità, alla violenza inquisitoria per concoscere il luogo in cui è sequestrato il politico o l'industriale), quanto per l'attività medico-chirurgica, rispetto alla quale la giurisprudenza ha da sempre mostrato un atteggiamento propenso a trovarne un riconoscimento giustificativo proprio in forza (anche) dell'art. 54 c.p.
Bellagamba, F. (2007). Stato di necessità (diritto penale). In Il diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 ore (pp. 407-419). Milano : Il Sole 24Ore.
Stato di necessità (diritto penale)
BELLAGAMBA, FILIPPO
2007-01-01
Abstract
ABSTRACT su "Stato di necessità (diritto penale)" Nella presente voce si pone al centro dell'analisi la verifica degli elementi costitutivi dello stato di necessità, con particolare riferimento, nell'ambito della c.d. situazone di pericolo, al controverso istituto del soccorso di necessità ed ai suoi tratti distintivi con l'obbligo di soccorso rilevante ai sensi dell'art. 593 c.p.; nell'ambito del c.d. fatto lesivo, alla sussistenza o meno della inevitabilità altrimenti del pericolo nelle ipotesi più problematiche, ma di non rara applicazione pratica, dell'occupazione di case sfitte da parte di famiglie senzatetto per dare tutela al bene personale della salute. Da un punto di vista più generale, poi, ci si interroga sull'applicabilità dello stato di necessità alle attività già giuridicamente disciplinate nei loro presupposti e limiti da specifiche norme di legge o sulla base di principi generali dell'ordinamento giuridico, nelle quali eventuali conflitti di interessi risultino già risolti dal diritto. E ciò vale tanto per l'attività funzionale dei pubblici poteri (si pensi al ricorso, che si assumerebbe scriminato dallo stato di necessità, alla violenza inquisitoria per concoscere il luogo in cui è sequestrato il politico o l'industriale), quanto per l'attività medico-chirurgica, rispetto alla quale la giurisprudenza ha da sempre mostrato un atteggiamento propenso a trovarne un riconoscimento giustificativo proprio in forza (anche) dell'art. 54 c.p.File | Dimensione | Formato | |
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