Questo lavoro trae lo spunto da una fattispecie, avente ad oggetto l’inadempimento di un privato, dichiarato fallito, all’obbligo di cedere gratuitamente al Comune le aree indicate nella convenzione di lottizzazione, di cui alla legge n. 765 del 1967. La pretesa dell’amministrazione comunale di ottenere dalla procedura fallimentare la cessione delle aree, è stata contrastata dalla curatela, la quale ha qualificato come mero contratto preliminare la convenzione amministrativa, chiedendo, in applicazione dell’art. 72 della legge fallimentare, lo scioglimento di tale contratto. Dinanzi al conflitto tra gli interessi della pubblica amministrazione e quelli oggetto di tutela da parte degli organi della procedura concorsuale, è stato necessario accertare quali di essi fossero destinati a prevalere, ed a tal fine, quali posizioni soggettive sorgessero per le parti della convenzione di lottizzazione e se le regole ad essa applicabili dovessero essere individuate attraverso una lettura dell’atto convenzionale secondo la tradizionale tecnica negoziale. E’ stata verificata, quindi, l’esistenza o meno di un potere d’imperio della pubblica amministrazione nei confronti della curatela dell’impresa lottizzante, qualora il Comune agisca per ottenere l’adempimento da parte del privato, indipendentemente dall’esercizio di poteri pubblicistici, fondato sul superamento di un precedente assetto urbanistico. Né la soluzione a queste problematiche sarebbe risultata appagante, ove limitata a ritenere sacrificabili gli interessi civilistici tutelati dalla legge fallimentare, riconoscendo alla pubblica amministrazione il diritto di ottenere dal privato l’adempimento agli impegni assunti nella convenzione. Rimaneva, infatti, aperta la questione sullo strumento processuale applicabile al fine di consentire al Comune di ottenere la esecuzione della sentenza del giudice amministrativo, essendo il giudizio di ottemperanza, di cui all’art,. 37 della legge n. 1034/1971 previsto solo per i ricorso diretti ad ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’autorità amministrativa di conformarsi al giudicato degli organi di giustizia amministrativa. La lacuna del sistema è apparsa così colmabile attraverso l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 2932 c.c..

Stanghellini, L. (2005). Convenzione di lottizzazione, fallimento dell’impresa e art. 2932 del codice civile. In Studi in onore di Ugo Majello (pp. 753-770). Napoli : EDIZIONI SCIENTIFICHE ITALIANE.

Convenzione di lottizzazione, fallimento dell’impresa e art. 2932 del codice civile

STANGHELLINI, LUCA
2005-01-01

Abstract

Questo lavoro trae lo spunto da una fattispecie, avente ad oggetto l’inadempimento di un privato, dichiarato fallito, all’obbligo di cedere gratuitamente al Comune le aree indicate nella convenzione di lottizzazione, di cui alla legge n. 765 del 1967. La pretesa dell’amministrazione comunale di ottenere dalla procedura fallimentare la cessione delle aree, è stata contrastata dalla curatela, la quale ha qualificato come mero contratto preliminare la convenzione amministrativa, chiedendo, in applicazione dell’art. 72 della legge fallimentare, lo scioglimento di tale contratto. Dinanzi al conflitto tra gli interessi della pubblica amministrazione e quelli oggetto di tutela da parte degli organi della procedura concorsuale, è stato necessario accertare quali di essi fossero destinati a prevalere, ed a tal fine, quali posizioni soggettive sorgessero per le parti della convenzione di lottizzazione e se le regole ad essa applicabili dovessero essere individuate attraverso una lettura dell’atto convenzionale secondo la tradizionale tecnica negoziale. E’ stata verificata, quindi, l’esistenza o meno di un potere d’imperio della pubblica amministrazione nei confronti della curatela dell’impresa lottizzante, qualora il Comune agisca per ottenere l’adempimento da parte del privato, indipendentemente dall’esercizio di poteri pubblicistici, fondato sul superamento di un precedente assetto urbanistico. Né la soluzione a queste problematiche sarebbe risultata appagante, ove limitata a ritenere sacrificabili gli interessi civilistici tutelati dalla legge fallimentare, riconoscendo alla pubblica amministrazione il diritto di ottenere dal privato l’adempimento agli impegni assunti nella convenzione. Rimaneva, infatti, aperta la questione sullo strumento processuale applicabile al fine di consentire al Comune di ottenere la esecuzione della sentenza del giudice amministrativo, essendo il giudizio di ottemperanza, di cui all’art,. 37 della legge n. 1034/1971 previsto solo per i ricorso diretti ad ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’autorità amministrativa di conformarsi al giudicato degli organi di giustizia amministrativa. La lacuna del sistema è apparsa così colmabile attraverso l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 2932 c.c..
2005
8849507453
Stanghellini, L. (2005). Convenzione di lottizzazione, fallimento dell’impresa e art. 2932 del codice civile. In Studi in onore di Ugo Majello (pp. 753-770). Napoli : EDIZIONI SCIENTIFICHE ITALIANE.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11365/25004
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