E’ noto che per iscriversi al campionato di calcio le società affiliate alla federazione nazionale sono tenute a vari adempimenti, anche di natura contabile, tra i quali quello del deposito di una copia del bilancio di esercizio, il quale deve rispettare certi parametri. L’art. 8 comma 4 del codice di giustizia sportiva punisce, poi, con sanzioni di diversa entità, fino alla esclusione dal campionato di competenza, la società che tenti di ottenere od ottenga l’ammissione alla predetta competizione sportiva attraverso la falsificazione di documenti contabili o amministrativi. In questo lavoro, si è tentato di stabilire se una associazione di tifosi di calcio sia o meno titolare di una posizione giuridica soggettiva qualificata, tale, cioè, da legittimarla a richiedere agli amministratori di quella società, punita con la retrocessione, il risarcimento del danno non patrimoniale, conseguente, appunto, alla suddetta retrocessione. Dopo aver esaminato le interpretazioni sull’inerenza dell’avverbio”direttamente”, contenuto nell’art. 2395 c.c., è stata proposta la soluzione positiva, ritenendo ammissibile la fattispecie di responsabilità degli amministratori, prevista dalla predetta norma, con quella disciplinata dall’art. 8 comma 4 del codice di giustizia sportiva, riguardante l’’iscrizione fraudolenta di una società sportiva al campionato di calcio.
Stanghellini, L. (2008). L’iscrizione fraudolenta al campionato di calcio di una società sportiva e gli interessi tutelati delle relative associazioni di tifosi. In Scritti in onore di Marco Comporti (pp. 2533-2601). Milano : Giuffrè.
L’iscrizione fraudolenta al campionato di calcio di una società sportiva e gli interessi tutelati delle relative associazioni di tifosi
STANGHELLINI, LUCA
2008-01-01
Abstract
E’ noto che per iscriversi al campionato di calcio le società affiliate alla federazione nazionale sono tenute a vari adempimenti, anche di natura contabile, tra i quali quello del deposito di una copia del bilancio di esercizio, il quale deve rispettare certi parametri. L’art. 8 comma 4 del codice di giustizia sportiva punisce, poi, con sanzioni di diversa entità, fino alla esclusione dal campionato di competenza, la società che tenti di ottenere od ottenga l’ammissione alla predetta competizione sportiva attraverso la falsificazione di documenti contabili o amministrativi. In questo lavoro, si è tentato di stabilire se una associazione di tifosi di calcio sia o meno titolare di una posizione giuridica soggettiva qualificata, tale, cioè, da legittimarla a richiedere agli amministratori di quella società, punita con la retrocessione, il risarcimento del danno non patrimoniale, conseguente, appunto, alla suddetta retrocessione. Dopo aver esaminato le interpretazioni sull’inerenza dell’avverbio”direttamente”, contenuto nell’art. 2395 c.c., è stata proposta la soluzione positiva, ritenendo ammissibile la fattispecie di responsabilità degli amministratori, prevista dalla predetta norma, con quella disciplinata dall’art. 8 comma 4 del codice di giustizia sportiva, riguardante l’’iscrizione fraudolenta di una società sportiva al campionato di calcio.File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
L'iscrizione fraudolenta.pdf
non disponibili
Tipologia:
Post-print
Licenza:
NON PUBBLICO - Accesso privato/ristretto
Dimensione
5.65 MB
Formato
Adobe PDF
|
5.65 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/11365/24935
Attenzione
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo