E’ noto che per iscriversi al campionato di calcio le società affiliate alla federazione nazionale sono tenute a vari adempimenti, anche di natura contabile, tra i quali quello del deposito di una copia del bilancio di esercizio, il quale deve rispettare certi parametri. L’art. 8 comma 4 del codice di giustizia sportiva punisce, poi, con sanzioni di diversa entità, fino alla esclusione dal campionato di competenza, la società che tenti di ottenere od ottenga l’ammissione alla predetta competizione sportiva attraverso la falsificazione di documenti contabili o amministrativi. In questo lavoro, si è tentato di stabilire se una associazione di tifosi di calcio sia o meno titolare di una posizione giuridica soggettiva qualificata, tale, cioè, da legittimarla a richiedere agli amministratori di quella società, punita con la retrocessione, il risarcimento del danno non patrimoniale, conseguente, appunto, alla suddetta retrocessione. Dopo aver esaminato le interpretazioni sull’inerenza dell’avverbio”direttamente”, contenuto nell’art. 2395 c.c., è stata proposta la soluzione positiva, ritenendo ammissibile la fattispecie di responsabilità degli amministratori, prevista dalla predetta norma, con quella disciplinata dall’art. 8 comma 4 del codice di giustizia sportiva, riguardante l’’iscrizione fraudolenta di una società sportiva al campionato di calcio.

Stanghellini, L. (2008). L’iscrizione fraudolenta al campionato di calcio di una società sportiva e gli interessi tutelati delle relative associazioni di tifosi. In Scritti in onore di Marco Comporti (pp. 2533-2601). Milano : Giuffrè.

L’iscrizione fraudolenta al campionato di calcio di una società sportiva e gli interessi tutelati delle relative associazioni di tifosi

STANGHELLINI, LUCA
2008-01-01

Abstract

E’ noto che per iscriversi al campionato di calcio le società affiliate alla federazione nazionale sono tenute a vari adempimenti, anche di natura contabile, tra i quali quello del deposito di una copia del bilancio di esercizio, il quale deve rispettare certi parametri. L’art. 8 comma 4 del codice di giustizia sportiva punisce, poi, con sanzioni di diversa entità, fino alla esclusione dal campionato di competenza, la società che tenti di ottenere od ottenga l’ammissione alla predetta competizione sportiva attraverso la falsificazione di documenti contabili o amministrativi. In questo lavoro, si è tentato di stabilire se una associazione di tifosi di calcio sia o meno titolare di una posizione giuridica soggettiva qualificata, tale, cioè, da legittimarla a richiedere agli amministratori di quella società, punita con la retrocessione, il risarcimento del danno non patrimoniale, conseguente, appunto, alla suddetta retrocessione. Dopo aver esaminato le interpretazioni sull’inerenza dell’avverbio”direttamente”, contenuto nell’art. 2395 c.c., è stata proposta la soluzione positiva, ritenendo ammissibile la fattispecie di responsabilità degli amministratori, prevista dalla predetta norma, con quella disciplinata dall’art. 8 comma 4 del codice di giustizia sportiva, riguardante l’’iscrizione fraudolenta di una società sportiva al campionato di calcio.
2008
881414348X
9788814143489
Stanghellini, L. (2008). L’iscrizione fraudolenta al campionato di calcio di una società sportiva e gli interessi tutelati delle relative associazioni di tifosi. In Scritti in onore di Marco Comporti (pp. 2533-2601). Milano : Giuffrè.
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