Nell’ambito del volume che affronta, con approccio metodologico innovativo, il rapporto tra processo penale e opinione pubblica, viene offerta una riflessione intorno al processo ai contadini mantovani de “La Boje!”, uno dei momenti fondativi dell’identità storica del movimento operaio in Italia, che ha significativamente come ambientazione la ribellione contadina. La vicenda tiene insieme molti elementi. Innanzitutto la libertà di stampa e di pensiero, visto che l’incriminazione è colpisce in primo luogo la propaganda svolta dagli organi delle associazioni coinvolte. Tale aspetto solleva innanzitutto la questione del diritto di associazione, rispetto ad una repressione che tocca un movimento strutturato precariamente in soggettività di incerta natura giuridica, in un’epoca in cui è costante la sovrapposizione tra società di mutuo soccorso, sindacati e partiti politici e persino organi di stampa. Un altro aspetto è costituito dallo svolgimento del processo come esito di una repressione già consumata, dopo un anno di carcerazione preventiva. Vi è poi la questione penale collegata all’agibilità sindacale, visto che i contadini sono incriminati per insurrezione contro lo Stato. Senza dimenticare il ruolo fondamentale svolto dall’opinione pubblica. Il processo è seguito dalla grande stampa nazionale e da quella locale. Viene esaminato in particolare la linea politica seguita dal “Corriere della Sera” che segue il processo con il titolo fisso “processo ai socialisti di Mantova”, per poi cambiarlo dopo l’assoluzione con “assoluzione ai contadini di Mantova”. La questione giuridica centrale è costituita dal reato di sciopero di cui viene offerta una lettura evolutiva rispetto al dato storiografico della depenalizzazione realizzata nel Codice ‘liberale’. Da un punto di vista interno, il Codice punisce in maniera più precisa il reato di sciopero, ampliando oltretutto i margini per la criminalizzazione dell’attività sindacale. Se prima era punibile soltanto il concerto di due o più operai, adesso si punisce chiunque, quindi anche l’attivista sindacale, organizzatore di scioperi anche soltanto minacciosi. Nel concetto di minaccia vi rientra anche la minaccia morale, che può coincidere con una semplice imprecazione politica, mancando un metro di giudizio civilistico. La soluzione ‘liberale’ è oltretutto meno ‘liberale’ della normativa toscana del 1853 che prevedeva soltanto il riferimento alla condotta violenta. Tuttavia, il riferimento a quella condotta rimuove l’ostacolo formale che rendeva inagibile il diritto di associazione in ambito sindacale, visto che prima ogni concertazione pacifica era punibile. Il nuovo livello di legalità produce fatti politici e giuridici inediti: la fondazione del partito socialista, nella forma di contenitore di associazioni sindacali, l’elezione di rappresentanze operaie come elemento fondamentale per il funzionamento dei tribunali industriali.
Passaniti, P. (2008). Diritto, lavoro, sciopero. Il processo ai contadini mantovani de " La Boje!". In L.L. F. Colao (a cura di), Processo penale e opinione pubblica in Italia tra Otto e Novecento (pp. 343-376). BOLOGNA : Società editrice Il Mulino.
Diritto, lavoro, sciopero. Il processo ai contadini mantovani de " La Boje!"
PASSANITI, PAOLO
2008-01-01
Abstract
Nell’ambito del volume che affronta, con approccio metodologico innovativo, il rapporto tra processo penale e opinione pubblica, viene offerta una riflessione intorno al processo ai contadini mantovani de “La Boje!”, uno dei momenti fondativi dell’identità storica del movimento operaio in Italia, che ha significativamente come ambientazione la ribellione contadina. La vicenda tiene insieme molti elementi. Innanzitutto la libertà di stampa e di pensiero, visto che l’incriminazione è colpisce in primo luogo la propaganda svolta dagli organi delle associazioni coinvolte. Tale aspetto solleva innanzitutto la questione del diritto di associazione, rispetto ad una repressione che tocca un movimento strutturato precariamente in soggettività di incerta natura giuridica, in un’epoca in cui è costante la sovrapposizione tra società di mutuo soccorso, sindacati e partiti politici e persino organi di stampa. Un altro aspetto è costituito dallo svolgimento del processo come esito di una repressione già consumata, dopo un anno di carcerazione preventiva. Vi è poi la questione penale collegata all’agibilità sindacale, visto che i contadini sono incriminati per insurrezione contro lo Stato. Senza dimenticare il ruolo fondamentale svolto dall’opinione pubblica. Il processo è seguito dalla grande stampa nazionale e da quella locale. Viene esaminato in particolare la linea politica seguita dal “Corriere della Sera” che segue il processo con il titolo fisso “processo ai socialisti di Mantova”, per poi cambiarlo dopo l’assoluzione con “assoluzione ai contadini di Mantova”. La questione giuridica centrale è costituita dal reato di sciopero di cui viene offerta una lettura evolutiva rispetto al dato storiografico della depenalizzazione realizzata nel Codice ‘liberale’. Da un punto di vista interno, il Codice punisce in maniera più precisa il reato di sciopero, ampliando oltretutto i margini per la criminalizzazione dell’attività sindacale. Se prima era punibile soltanto il concerto di due o più operai, adesso si punisce chiunque, quindi anche l’attivista sindacale, organizzatore di scioperi anche soltanto minacciosi. Nel concetto di minaccia vi rientra anche la minaccia morale, che può coincidere con una semplice imprecazione politica, mancando un metro di giudizio civilistico. La soluzione ‘liberale’ è oltretutto meno ‘liberale’ della normativa toscana del 1853 che prevedeva soltanto il riferimento alla condotta violenta. Tuttavia, il riferimento a quella condotta rimuove l’ostacolo formale che rendeva inagibile il diritto di associazione in ambito sindacale, visto che prima ogni concertazione pacifica era punibile. Il nuovo livello di legalità produce fatti politici e giuridici inediti: la fondazione del partito socialista, nella forma di contenitore di associazioni sindacali, l’elezione di rappresentanze operaie come elemento fondamentale per il funzionamento dei tribunali industriali.File | Dimensione | Formato | |
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