A voler tentare una sommaria periodizzazione della giurisprudenza costituzionale in materia di successione legittima dei fratelli naturali, paiono distinguibili tre momenti essenziali: un primo, di "rigida chiusura", nel quale la Corte non scorge fra le maglie della disciplina codicistica alcun profilo d'illegittimità (sent. 11 maggio 1977, n. 76); un secondo, di "cauta apertura", nel corso del quale la Corte, mutando il precedente indirizzo, dichiara incostituzionale l'art. 565 cod. civ. nella parte in cui tra i chiamati alla successione intestata non considera, dopo tutti i membri della grand famille legittima (estesa dunque fino al sesto grado), ma prima dello Stato, i fratelli e le sorelle naturali (sent. 15 giugno 1979, n. 55 e 4 – 12 aprile 1990, n. 184); un terzo momento, di "arroccamento sulle posizioni già stabilmente conquistate", nel quale la Corte – astenendosi dal compiere ulteriori passi innanzi – stima inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 565 e 572 cod. civ., così come sollevata dal giudice remittente, ovvero nella parte in cui tali enunciati normativi antepongono alla vocazione dei fratelli naturali del de cuius quella dei parenti collaterali legittimi dal terzo al sesto grado (sent. 26 ottobre – 7 novembre 1994, n. 377). Lo studio si snoda lungo le tappe di questo itinerario di diritto giurisprudenziale allo scopo di analizzare – in chiave critica – gli aspetti salienti di quanto sopra accennato.

Navone, G. (2006). La pretesa successoria ex lege dei fratelli naturali. In Persona, famiglia e successioni nella giurisprudenza costituzionale (pp. 889-906). NAPOLI : Edizioni Scientifiche Italiane.

La pretesa successoria ex lege dei fratelli naturali

NAVONE, GIANLUCA
2006-01-01

Abstract

A voler tentare una sommaria periodizzazione della giurisprudenza costituzionale in materia di successione legittima dei fratelli naturali, paiono distinguibili tre momenti essenziali: un primo, di "rigida chiusura", nel quale la Corte non scorge fra le maglie della disciplina codicistica alcun profilo d'illegittimità (sent. 11 maggio 1977, n. 76); un secondo, di "cauta apertura", nel corso del quale la Corte, mutando il precedente indirizzo, dichiara incostituzionale l'art. 565 cod. civ. nella parte in cui tra i chiamati alla successione intestata non considera, dopo tutti i membri della grand famille legittima (estesa dunque fino al sesto grado), ma prima dello Stato, i fratelli e le sorelle naturali (sent. 15 giugno 1979, n. 55 e 4 – 12 aprile 1990, n. 184); un terzo momento, di "arroccamento sulle posizioni già stabilmente conquistate", nel quale la Corte – astenendosi dal compiere ulteriori passi innanzi – stima inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 565 e 572 cod. civ., così come sollevata dal giudice remittente, ovvero nella parte in cui tali enunciati normativi antepongono alla vocazione dei fratelli naturali del de cuius quella dei parenti collaterali legittimi dal terzo al sesto grado (sent. 26 ottobre – 7 novembre 1994, n. 377). Lo studio si snoda lungo le tappe di questo itinerario di diritto giurisprudenziale allo scopo di analizzare – in chiave critica – gli aspetti salienti di quanto sopra accennato.
2006
8849512112
Navone, G. (2006). La pretesa successoria ex lege dei fratelli naturali. In Persona, famiglia e successioni nella giurisprudenza costituzionale (pp. 889-906). NAPOLI : Edizioni Scientifiche Italiane.
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