Le origini della tutela paesaggistica risalgono ai primi del Novecento. Il saggio evidenzia le ragioni dell’iniziale silenzio dei giuristi anche quelli più attenti al ‘sociale’. L’industria è infatti concepita come fattore di modernità. La scienza giuridica tradizionale difende la libertà d’industria, la libera industria, come riflesso moderno della libertà individuale che ha come unità di misura economica il concetto di proprietà. I giuristi novatori fondano nelle dinamiche industriali l’alba di una società nuova fondata su nuovi legami di solidarietà. Le origini della tutela sono dunque di natura legislativa, seguendo una traiettoria europea. Il legislatore italiano si uniforma, in buona sostanza, ad un moto legislativo europeo concentrato in pochi anni. Partendo dalla legge Croce si giunge al primo punto fermo rappresentato dalla legge Bottai del 1939. Una legge che fissa il concetto di bellezza naturale da tutelare, rielaborando in chiave autoritaria i passaggi precedenti. La procedura amministrativa taglia infatti ogni percorso di condivisione con le popolazioni aventi un’identità storica connessa alle bellezze naturali, imponendo rigidità che rendono inevitabili le deroghe, le eccezioni. La Costituzione all’art. 9 finisce per costituzionalizzare la legge Bottai: per gli interpreti l’unica nozione giuridica di paesaggio è rappresentata dal concetto di bellezza naturale. La norma costituzionale si adegua ai contenuti della legge ordinaria e non viceversa. Il saggio riflette sull’impatto di questo impianto normativo nella tutela del paesaggio, rimarcando come la rigidità del vincolo paesaggistico abbia agevolato la ricerca di deroghe destinate a divenire pratiche elusive. Negli anni Sessanta manca un’idea giuridica di tutela del territorio, sino alla svolta costituita dalla considerazione di un diritto per l’ambiente, grazie all’indirizzo di Massimo Severo Giannini e alle riflessioni di Predieri sul paesaggio come identità storica del territorio.
Passaniti, P. (2011). Dalla bella proprietà ai beni ambientali. Il complicato incontro tra diritto e paesaggio. In G. Silei (a cura di), Ambiente, rischio sismico e prevenzione nella Storia d'Italia (pp. 181-210). MANDURIA-BARI-ROMA : Piero Lacaita Editore.
Dalla bella proprietà ai beni ambientali. Il complicato incontro tra diritto e paesaggio
PASSANITI, PAOLO
2011-01-01
Abstract
Le origini della tutela paesaggistica risalgono ai primi del Novecento. Il saggio evidenzia le ragioni dell’iniziale silenzio dei giuristi anche quelli più attenti al ‘sociale’. L’industria è infatti concepita come fattore di modernità. La scienza giuridica tradizionale difende la libertà d’industria, la libera industria, come riflesso moderno della libertà individuale che ha come unità di misura economica il concetto di proprietà. I giuristi novatori fondano nelle dinamiche industriali l’alba di una società nuova fondata su nuovi legami di solidarietà. Le origini della tutela sono dunque di natura legislativa, seguendo una traiettoria europea. Il legislatore italiano si uniforma, in buona sostanza, ad un moto legislativo europeo concentrato in pochi anni. Partendo dalla legge Croce si giunge al primo punto fermo rappresentato dalla legge Bottai del 1939. Una legge che fissa il concetto di bellezza naturale da tutelare, rielaborando in chiave autoritaria i passaggi precedenti. La procedura amministrativa taglia infatti ogni percorso di condivisione con le popolazioni aventi un’identità storica connessa alle bellezze naturali, imponendo rigidità che rendono inevitabili le deroghe, le eccezioni. La Costituzione all’art. 9 finisce per costituzionalizzare la legge Bottai: per gli interpreti l’unica nozione giuridica di paesaggio è rappresentata dal concetto di bellezza naturale. La norma costituzionale si adegua ai contenuti della legge ordinaria e non viceversa. Il saggio riflette sull’impatto di questo impianto normativo nella tutela del paesaggio, rimarcando come la rigidità del vincolo paesaggistico abbia agevolato la ricerca di deroghe destinate a divenire pratiche elusive. Negli anni Sessanta manca un’idea giuridica di tutela del territorio, sino alla svolta costituita dalla considerazione di un diritto per l’ambiente, grazie all’indirizzo di Massimo Severo Giannini e alle riflessioni di Predieri sul paesaggio come identità storica del territorio.File | Dimensione | Formato | |
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