Il contributo analizza una questione di particolare complessità sistematica concernente il rapporto tra il Meccanismo di vigilanza unico (MVU) e il Meccanismo di risoluzione unico (MRU), con specifico riferimento alla fase iniziale della procedura di risoluzione bancaria. In tale contesto, l’attività di vigilanza prudenziale esercitata dalla Banca centrale europea (BCE) assume un rilievo decisivo, poiché la valutazione circa la sussistenza di una situazione di dissesto o di probabile dissesto dell’ente significativo costituisce il presupposto per l’avvio della procedura di risoluzione. Lo studio si concentra, in particolare, sul ruolo della BCE quale autorità di vigilanza bancaria e sull’esercizio dei poteri amministrativi attribuitile dal regolamento (UE) n. 1024/2013, che configura un modello fortemente accentrato di enforcement del diritto dell’Unione. In tale quadro, l’art. 4, par. 3, del regolamento impone alla BCE di applicare il diritto dell’Unione e il diritto nazionale di attuazione, dando luogo a rilevanti questioni interpretative relative ai rapporti tra ordinamento europeo e ordinamenti nazionali. Muovendo da queste premesse, il contributo indaga i limiti dell’autonomia e della discrezionalità riconosciute alla BCE nell’esercizio delle proprie competenze di vigilanza, analizzando le principali ipotesi di interferenza e possibile conflitto tra diritto dell’Unione e diritto interno. L’obiettivo è individuare soluzioni interpretative coerenti con l’assetto ordinamentale vigente, in grado di bilanciare le esigenze di uniformità normativa e applicativa proprie del sistema europeo di vigilanza bancaria con il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità che disciplinano il riparto delle competenze tra Unione europea e Stati membri ai sensi dell’art. 5 TUE.
Salerno, M.E. (2026). L'applicazione del diritto nazionale da parte della BCE tra autonomia e vincoli ordinamentali. In G.L.G. ALLEGRA CANEPA (a cura di), LESS SIGNIFICANT BANKS (LSI) ALLA RICERCA DELLA PROPORZIONALITÀ NELLE CRISI BANCARIE (pp. 157-179). Torino : Giappichelli.
L'applicazione del diritto nazionale da parte della BCE tra autonomia e vincoli ordinamentali
MARIA ELENA SALERNO
2026-01-01
Abstract
Il contributo analizza una questione di particolare complessità sistematica concernente il rapporto tra il Meccanismo di vigilanza unico (MVU) e il Meccanismo di risoluzione unico (MRU), con specifico riferimento alla fase iniziale della procedura di risoluzione bancaria. In tale contesto, l’attività di vigilanza prudenziale esercitata dalla Banca centrale europea (BCE) assume un rilievo decisivo, poiché la valutazione circa la sussistenza di una situazione di dissesto o di probabile dissesto dell’ente significativo costituisce il presupposto per l’avvio della procedura di risoluzione. Lo studio si concentra, in particolare, sul ruolo della BCE quale autorità di vigilanza bancaria e sull’esercizio dei poteri amministrativi attribuitile dal regolamento (UE) n. 1024/2013, che configura un modello fortemente accentrato di enforcement del diritto dell’Unione. In tale quadro, l’art. 4, par. 3, del regolamento impone alla BCE di applicare il diritto dell’Unione e il diritto nazionale di attuazione, dando luogo a rilevanti questioni interpretative relative ai rapporti tra ordinamento europeo e ordinamenti nazionali. Muovendo da queste premesse, il contributo indaga i limiti dell’autonomia e della discrezionalità riconosciute alla BCE nell’esercizio delle proprie competenze di vigilanza, analizzando le principali ipotesi di interferenza e possibile conflitto tra diritto dell’Unione e diritto interno. L’obiettivo è individuare soluzioni interpretative coerenti con l’assetto ordinamentale vigente, in grado di bilanciare le esigenze di uniformità normativa e applicativa proprie del sistema europeo di vigilanza bancaria con il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità che disciplinano il riparto delle competenze tra Unione europea e Stati membri ai sensi dell’art. 5 TUE.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/11365/1318472
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