Il 10 dicembre del 445 viene emanata a Roma NovVal. 19; essa mostra la viva preoccupazione del legislatore per la diffusione di un fenomeno assai riprovevole: accadeva fin troppo frequentemente che degli audaci assassini riuscissero a ottenere con l’inganno dei rescritti di favore, con i quali quelli riuscivano a evitare la condanna capitale. In base a essa ci si sarebbe da ora potuti rivolgere al giudizio dell’imperatore (il quale avrebbe se del caso concesso il suo perdono discussis rebus) ogni qualvolta di fronte al grave rischio di una condanna alla pena capitale si volesse dimostrare che per le modalità in cui quell’azione era stata compita, per i tempi e le circostanze in cui si erano svolti concretamente i fatti, la morte della vittima era da attribuire esclusivamente o anche solo in misura prevalente a un qualche sfortunato e imprevisto accidente; il che in altri termini doveva valere a escludere che il decesso fosse stato l’obiettivo di una volontà empia dell’accusato. Nella vita reale capitava accadessero vicende riguardo alle quali potevano sollevarsi giustificati e gravi dubbi sulla presenza di un dolo diretto all’evento mortale: in tali casi l’ultima parola spetterà da ora soltanto all’imperatore, non più a un qualche funzionario della sua corte; al giudice non resterà che controllare la verità del racconto fatto dall’imputato.

Pietrini, S. (2025). Riflessioni minime sull’omicidio casu admissum in NovVal. 19. In V.M. Giovanni Luchetti (a cura di), Hestíasis. Scritti per Elio Dovere (pp. 467-478). Bari : Cacucci.

Riflessioni minime sull’omicidio casu admissum in NovVal. 19

STEFANIA PIETRINI
2025-01-01

Abstract

Il 10 dicembre del 445 viene emanata a Roma NovVal. 19; essa mostra la viva preoccupazione del legislatore per la diffusione di un fenomeno assai riprovevole: accadeva fin troppo frequentemente che degli audaci assassini riuscissero a ottenere con l’inganno dei rescritti di favore, con i quali quelli riuscivano a evitare la condanna capitale. In base a essa ci si sarebbe da ora potuti rivolgere al giudizio dell’imperatore (il quale avrebbe se del caso concesso il suo perdono discussis rebus) ogni qualvolta di fronte al grave rischio di una condanna alla pena capitale si volesse dimostrare che per le modalità in cui quell’azione era stata compita, per i tempi e le circostanze in cui si erano svolti concretamente i fatti, la morte della vittima era da attribuire esclusivamente o anche solo in misura prevalente a un qualche sfortunato e imprevisto accidente; il che in altri termini doveva valere a escludere che il decesso fosse stato l’obiettivo di una volontà empia dell’accusato. Nella vita reale capitava accadessero vicende riguardo alle quali potevano sollevarsi giustificati e gravi dubbi sulla presenza di un dolo diretto all’evento mortale: in tali casi l’ultima parola spetterà da ora soltanto all’imperatore, non più a un qualche funzionario della sua corte; al giudice non resterà che controllare la verità del racconto fatto dall’imputato.
2025
979-12-5965-551-6
Pietrini, S. (2025). Riflessioni minime sull’omicidio casu admissum in NovVal. 19. In V.M. Giovanni Luchetti (a cura di), Hestíasis. Scritti per Elio Dovere (pp. 467-478). Bari : Cacucci.
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