Nell’ambito della legge delega n. 111 del 2023, l’art. 3 contiene i princìpi direttivi e i canoni di indirizzo per la riforma del sistema tributario con riferimento agli aspetti internazionali e sovranazionali. Nel rispetto di tali coordinate generali, il Governo si è attenuto, tra l’altro, ai seguen- ti criteri: assicurare la coerenza dell’ordinamento interno con le raccomandazioni OCSE nell’ambito del progetto BEPS (base erosion and profit shifting) contro l’erosione della base imponibile; recepire la Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, avente ad oggetto la definizione di un livello di imposizione fiscale minimo globa- le per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell’Unione con l’introduzione, tra l’altro, di un’imposta minima nazionale dovuta in relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia, appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale e soggette a una bassa imposizione.
Marinello, A. (2024). Il recepimento della Direttiva (UE) 2022/2053 in materia di imposizione minima globale: ambito soggettivo di applicazione e soggetti esclusi. In Alessandro Giovannini (a cura di), LA RIFORMA FISCALE I diritti e i procedimenti Vol. I Diritto internazionale e cooperative compliance (pp. 117-128). Pisa : Pacini Editore.
Il recepimento della Direttiva (UE) 2022/2053 in materia di imposizione minima globale: ambito soggettivo di applicazione e soggetti esclusi
Antonio Marinello
2024-01-01
Abstract
Nell’ambito della legge delega n. 111 del 2023, l’art. 3 contiene i princìpi direttivi e i canoni di indirizzo per la riforma del sistema tributario con riferimento agli aspetti internazionali e sovranazionali. Nel rispetto di tali coordinate generali, il Governo si è attenuto, tra l’altro, ai seguen- ti criteri: assicurare la coerenza dell’ordinamento interno con le raccomandazioni OCSE nell’ambito del progetto BEPS (base erosion and profit shifting) contro l’erosione della base imponibile; recepire la Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, avente ad oggetto la definizione di un livello di imposizione fiscale minimo globa- le per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell’Unione con l’introduzione, tra l’altro, di un’imposta minima nazionale dovuta in relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia, appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale e soggette a una bassa imposizione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/11365/1262556
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