L’indagine si propone di svolgere una rilettura delle opinioni della dottrina e della giurisprudenza sulla incerta fisionomia del contratto di vitalizio improprio. A dispetto dell’opinione dominante, che configura l’alea come elemento rilevante sul piano causale, così da caratterizzare ulteriormente la causa tipica del singolo contratto, parrebbe preferibile rinvenire il tratto distintivo dei contratti aleatori nella determinazione della misura della prestazione rimessa ad un elemento esterno. Questa diversa conclusione consentirebbe al contratto di rendita vitalizia (e di mantenimento) di sfuggire alla (automatica) sanzione della nullità ogniqualvolta dovesse difettare l’elemento dell’alea e non riuscisse provato un intento liberale da parte del vitaliziante. L’abbandono dell’approccio “causalista” consentirebbe, altresì, di svalutare l’argomento – a sua volta tratto da una asserita diversità della prestazione in capo al titolare dell’obbligo di mantenimento (infungibilità, variabilità, carattere non continuativo) – che fa leva sulla diversa misura dell’alea per dimostrare la natura atipica del vitalizio improprio. Propendere per l’unitarietà del tipo, nella sua elasticità, significa, infine, ammettere l’applicabilità anche al contratto di vitalizio improprio del divieto di risoluzione recato all’art. 1878 c.c.
Iuliani, A. (2022). Il contratto di mantenimento tra azione di riduzione e azione di nullità per difetto di alea. In F. P. Torrasi (a cura di), Successioni e contenzioso ereditario. Questioni controverse e risvolti applicativi (pp. 443-466). Milano : Wolters Kluwer Italia.
Il contratto di mantenimento tra azione di riduzione e azione di nullità per difetto di alea
Iuliani Antonello
2022-01-01
Abstract
L’indagine si propone di svolgere una rilettura delle opinioni della dottrina e della giurisprudenza sulla incerta fisionomia del contratto di vitalizio improprio. A dispetto dell’opinione dominante, che configura l’alea come elemento rilevante sul piano causale, così da caratterizzare ulteriormente la causa tipica del singolo contratto, parrebbe preferibile rinvenire il tratto distintivo dei contratti aleatori nella determinazione della misura della prestazione rimessa ad un elemento esterno. Questa diversa conclusione consentirebbe al contratto di rendita vitalizia (e di mantenimento) di sfuggire alla (automatica) sanzione della nullità ogniqualvolta dovesse difettare l’elemento dell’alea e non riuscisse provato un intento liberale da parte del vitaliziante. L’abbandono dell’approccio “causalista” consentirebbe, altresì, di svalutare l’argomento – a sua volta tratto da una asserita diversità della prestazione in capo al titolare dell’obbligo di mantenimento (infungibilità, variabilità, carattere non continuativo) – che fa leva sulla diversa misura dell’alea per dimostrare la natura atipica del vitalizio improprio. Propendere per l’unitarietà del tipo, nella sua elasticità, significa, infine, ammettere l’applicabilità anche al contratto di vitalizio improprio del divieto di risoluzione recato all’art. 1878 c.c.File | Dimensione | Formato | |
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