The consulting agreement is expressly mentioned in art. 122 TUF, which rules the shareholder’s agreements stipulated within publicly listed companies. The Author addresses the similarities and differences between the consultancy agreement and the voting agreement, with which the former shares a procedural legal nature. Despite that resemblance, the Author argues that the consultancy agreements are remarkably different with regard to their legal effects. Indeed, by virtue of a consultancy agreement the shareholder does not undertake to vote in a certain manner, but rather undertakes to discuss the voting choice. Hence, those agreements establish a circle of information, opinions and knowledge, thus enriching the deliberative process without reducing, eliminating or performing the right to vote of the parties. Secondly, the Author investigates the remedies against the breach of the agreement, since the lack of an expressed provision leaves to the doctrine to set up forms of protection that are as effective as possible. As far as the remedial issues are concerned, the Author argues that, in accordance with the case-law, the penalty clause can be particularly useful.

La clausola che istituisce obblighi preventivi di consultazione è espressamente menzionata nell’art. 122 TUF che disciplina i patti parasociali stipulati nelle società quotate. Nonostante la stretta aderenza ai sindacati di voto, con i quali condivide la natura procedimentale, ne va segnalata la diversità sotto il profilo dell’intensità del vincolo. Il patto di consultazione obbliga infatti a discutere le scelte di voto che ciascun socio compirà, stabilendo in tal modo un circuito di informazioni, di pareri e di conoscenze, che arricchiscono il procedimento deliberativo di ciascuno dei membri, senza ridurre né sopprimere in alcun modo la libertà di voto dei soci, ma accrescendone e intensificandone unicamente la consapevolezza. Il profilo più interessante da indagare, tema comune del resto a tutti i patti parasociali, è quello rimediale giacché, in mancanza di espresse indicazioni normative, spetta all’interprete e alla giurisprudenza allestire forme di tutela il più possibile effettive. Da questo punto di vista, se non deve escludersi anche per i patti di consultazione, una tutela reale, secondo le indicazioni che si ricavano dalla giurisprudenza più recente in tema di sindacati di voto, appare particolarmente congeniale il ricorso alla clausola penale. La difficoltà di quantificare esattamente il danno, data l’assenza di un mercato di prestazione identiche o equivalenti, essendo il bene, oggetto del patto di consultazione infungibile ed insostituibile, consente infatti di valorizzare a pieno la natura satisfattiva della clausola penale, ovvero l’attitudine della penale di tenere conto di elementi soggettivamente rilevanti che l’ordinaria disciplina del risarcimento non è in grado di cogliere.

Iuliani, A. (2019). Clausola istitutiva di obblighi di consultazione. In M. Confortini (a cura di), Clausole negoziali. Profili teorici e applicativi di clausole tipiche e atipiche. Vol. 2 (pp. 1025-1056). Milano : Utet giuridica.

Clausola istitutiva di obblighi di consultazione

Antonello Iuliani
2019-01-01

Abstract

The consulting agreement is expressly mentioned in art. 122 TUF, which rules the shareholder’s agreements stipulated within publicly listed companies. The Author addresses the similarities and differences between the consultancy agreement and the voting agreement, with which the former shares a procedural legal nature. Despite that resemblance, the Author argues that the consultancy agreements are remarkably different with regard to their legal effects. Indeed, by virtue of a consultancy agreement the shareholder does not undertake to vote in a certain manner, but rather undertakes to discuss the voting choice. Hence, those agreements establish a circle of information, opinions and knowledge, thus enriching the deliberative process without reducing, eliminating or performing the right to vote of the parties. Secondly, the Author investigates the remedies against the breach of the agreement, since the lack of an expressed provision leaves to the doctrine to set up forms of protection that are as effective as possible. As far as the remedial issues are concerned, the Author argues that, in accordance with the case-law, the penalty clause can be particularly useful.
2019
9788859821366
La clausola che istituisce obblighi preventivi di consultazione è espressamente menzionata nell’art. 122 TUF che disciplina i patti parasociali stipulati nelle società quotate. Nonostante la stretta aderenza ai sindacati di voto, con i quali condivide la natura procedimentale, ne va segnalata la diversità sotto il profilo dell’intensità del vincolo. Il patto di consultazione obbliga infatti a discutere le scelte di voto che ciascun socio compirà, stabilendo in tal modo un circuito di informazioni, di pareri e di conoscenze, che arricchiscono il procedimento deliberativo di ciascuno dei membri, senza ridurre né sopprimere in alcun modo la libertà di voto dei soci, ma accrescendone e intensificandone unicamente la consapevolezza. Il profilo più interessante da indagare, tema comune del resto a tutti i patti parasociali, è quello rimediale giacché, in mancanza di espresse indicazioni normative, spetta all’interprete e alla giurisprudenza allestire forme di tutela il più possibile effettive. Da questo punto di vista, se non deve escludersi anche per i patti di consultazione, una tutela reale, secondo le indicazioni che si ricavano dalla giurisprudenza più recente in tema di sindacati di voto, appare particolarmente congeniale il ricorso alla clausola penale. La difficoltà di quantificare esattamente il danno, data l’assenza di un mercato di prestazione identiche o equivalenti, essendo il bene, oggetto del patto di consultazione infungibile ed insostituibile, consente infatti di valorizzare a pieno la natura satisfattiva della clausola penale, ovvero l’attitudine della penale di tenere conto di elementi soggettivamente rilevanti che l’ordinaria disciplina del risarcimento non è in grado di cogliere.
Iuliani, A. (2019). Clausola istitutiva di obblighi di consultazione. In M. Confortini (a cura di), Clausole negoziali. Profili teorici e applicativi di clausole tipiche e atipiche. Vol. 2 (pp. 1025-1056). Milano : Utet giuridica.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11365/1231487