Il saggio ricostruisce l’evoluzione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte Edu) in tema di pubblicità dell’udienza, con un’attenzione particolare al caso dei procedimenti sanzionatori delle autorità di regolazione dei mercati bancari e finanziari Dapprima, l’A. si sofferma sulla mancata previsione nella Costituzione italiana del principio costituzionale di pubblicità delle udienze. Dopodiché, l’esame verte sulla previsione nell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea de diritti dell’uomo (Cedu) del diritto alla pubblicità dell’udienza e sulla sua interpretazione da parte della Corte Edu. Infine, l’A. esamina il procedimento sanzionatorio della Consob, nel quale la carenza dell’udienza pubblica è ritenuta dalla Corte Edu (sentenza Grande Stevens, 4 marzo 2014) compensabile ex post nel procedimento giurisdizionale di opposizione alla sanzione della Consob. In sede conclusiva, l’A riflette sul persistere della criticità e l’insoddisfacente soluzione della full jurisdiction, avallata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo. E giunge a sostenere, con varie argomentazioni, che la carenza di un’udienza pubblica non può essere compensata in sede di giudizio di opposizione.
Bindi, E. (2021). La giurisprudenza della Corte Edu in tema di pubblicità dell’udienza: il caso dei procedimenti sanzionatori delle autorità di regolazione dei mercati bancari e finanziari. In R.R. V. Messerini (a cura di), Ricordando Alessandro Pizzorusso. L'ordinamento giudiziario. Pisa, 15 dicembre 2020 (pp. 55-66). Pisa : Pisa University Press.
La giurisprudenza della Corte Edu in tema di pubblicità dell’udienza: il caso dei procedimenti sanzionatori delle autorità di regolazione dei mercati bancari e finanziari
Bindi, Elena
Writing – Original Draft Preparation
2021-01-01
Abstract
Il saggio ricostruisce l’evoluzione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte Edu) in tema di pubblicità dell’udienza, con un’attenzione particolare al caso dei procedimenti sanzionatori delle autorità di regolazione dei mercati bancari e finanziari Dapprima, l’A. si sofferma sulla mancata previsione nella Costituzione italiana del principio costituzionale di pubblicità delle udienze. Dopodiché, l’esame verte sulla previsione nell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea de diritti dell’uomo (Cedu) del diritto alla pubblicità dell’udienza e sulla sua interpretazione da parte della Corte Edu. Infine, l’A. esamina il procedimento sanzionatorio della Consob, nel quale la carenza dell’udienza pubblica è ritenuta dalla Corte Edu (sentenza Grande Stevens, 4 marzo 2014) compensabile ex post nel procedimento giurisdizionale di opposizione alla sanzione della Consob. In sede conclusiva, l’A riflette sul persistere della criticità e l’insoddisfacente soluzione della full jurisdiction, avallata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo. E giunge a sostenere, con varie argomentazioni, che la carenza di un’udienza pubblica non può essere compensata in sede di giudizio di opposizione.File | Dimensione | Formato | |
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