L’inserimento dei reati contro la pubblica amministrazione operato dalla legge n. 3/2019 nell’ampio catalogo ostativo all’accesso ai benefici penitenziari (art. 4-bis comma 1 ord. penit.) risulta poco coerente con la ratio sottesa alla norma de quo, non essendo la gravità del reato e il bene giuridico protetto indicatori sufficienti a fondare la presunzione di pericolosità sociale. La legge peraltro, in maniera fortemente discutibile, non ha previsto una disposizione volta a regolare la casistica destinata a verificarsi con riferimento alle sentenze di condanna divenute irrevocabili prima del 31 gennaio 2019, data di entrata in vigore della novella. La questione è di estremo rilievo specialmente perché, come accennato, in virtù del richiamo all’ art. 4-bis ord. penit. contenuto nell’art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p., è venuta meno la possibilità di sospendere l’ordine di esecuzione della condanna – nei limiti previsti dall’art. 656, comma 5, c.p.p. – per coloro che abbiano riportato una condanna definitiva per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione espressamente considerati. Viene lasciato, dunque, all’interprete il delicatissimo compito di individuare il regime applicabile ai singoli casi che risentono dell’avvicendamento normativo, con tutte le relative conseguenze sul piano della restrizione o meno della libertà personale.
Baccari, G.M. (2019). Le modifiche della legge "anticorruzione" in materia di ordinamento penitenziario. In C. Iasevoli (a cura di), La cd. Legge Spazzacorrotti. Croniche innovazioni tra diritto e processo penale (pp. 281-292). Bari : Cacucci.
Le modifiche della legge "anticorruzione" in materia di ordinamento penitenziario
Gian Marco Baccari
2019-01-01
Abstract
L’inserimento dei reati contro la pubblica amministrazione operato dalla legge n. 3/2019 nell’ampio catalogo ostativo all’accesso ai benefici penitenziari (art. 4-bis comma 1 ord. penit.) risulta poco coerente con la ratio sottesa alla norma de quo, non essendo la gravità del reato e il bene giuridico protetto indicatori sufficienti a fondare la presunzione di pericolosità sociale. La legge peraltro, in maniera fortemente discutibile, non ha previsto una disposizione volta a regolare la casistica destinata a verificarsi con riferimento alle sentenze di condanna divenute irrevocabili prima del 31 gennaio 2019, data di entrata in vigore della novella. La questione è di estremo rilievo specialmente perché, come accennato, in virtù del richiamo all’ art. 4-bis ord. penit. contenuto nell’art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p., è venuta meno la possibilità di sospendere l’ordine di esecuzione della condanna – nei limiti previsti dall’art. 656, comma 5, c.p.p. – per coloro che abbiano riportato una condanna definitiva per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione espressamente considerati. Viene lasciato, dunque, all’interprete il delicatissimo compito di individuare il regime applicabile ai singoli casi che risentono dell’avvicendamento normativo, con tutte le relative conseguenze sul piano della restrizione o meno della libertà personale.File | Dimensione | Formato | |
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