Con l’art. 54-quater la l. 16.12.1999, n. 479 ha inserito nel codice un procedimento che consente all’ufficio superiore di accertare se il p.m., che procede alle indagini, sia effettivamente quello collocato presso il giudice competente. Il controllo è di tipo non giurisdizionale ed opera soltanto su richiesta di parte. L’indagato e l’offeso che abbiano conoscenza ufficiale del procedimento, nonché i loro rispettivi difensori, hanno la facoltà di richiedere al p.m. procedente di trasmettere gli atti al suo omologo presso il giudice ritenuto competente. La richiesta, che non sospende le indagini in corso, deve contenere l’indicazione del giudice ritenuto competente e, a pena di inammissibilità, le ragioni che ne consentono l’individuazione.
Baccari, G.M. (2017). Commento art. 54-quater codice di procedura penale. MILANO : WOLTERS KLUWER.
Commento art. 54-quater codice di procedura penale
Baccari Gian Marco
2017-01-01
Abstract
Con l’art. 54-quater la l. 16.12.1999, n. 479 ha inserito nel codice un procedimento che consente all’ufficio superiore di accertare se il p.m., che procede alle indagini, sia effettivamente quello collocato presso il giudice competente. Il controllo è di tipo non giurisdizionale ed opera soltanto su richiesta di parte. L’indagato e l’offeso che abbiano conoscenza ufficiale del procedimento, nonché i loro rispettivi difensori, hanno la facoltà di richiedere al p.m. procedente di trasmettere gli atti al suo omologo presso il giudice ritenuto competente. La richiesta, che non sospende le indagini in corso, deve contenere l’indicazione del giudice ritenuto competente e, a pena di inammissibilità, le ragioni che ne consentono l’individuazione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/11365/1032467