Nel 2012 il legislatore ha previsto che la liquidazione del danno biologico derivante dall’attività medica responsabilità avvenisse mediante l’impiego delle tabelle previste dal codice delle assicurazioni private per la quantificazione dei pregiudizi derivanti dalla circolazione stradale. Sennonché nella giurisprudenza di merito si è manifestata una disparità di vedute, a proposito della questione concernente l’immediata applicabilità della novità normativa anche ai fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore, con il connesso abbandono del sistema liquidatorio fondato sulle tabelle di creazione giurisprudenziale e, segnatamente di quelle milanesi. Il Tribunale di Udine ha aggiunto un ulteriore tassello al dibattito in corso, ritenendo che nei casi in cui si sia manifestata soltanto un’inabilità temporanea e il relativo periodo abbia avuto termine prima dell’innovazione legislativa, quest’ultima non può interferire con la decisione del giudice.

Palmieri, A. (2015). Danno biologico da attività medica: divergenze sull’immediata applicabilità delle tabelle assicurative. IL QUOTIDIANO GIURIDICO(14 dicembre 2015), 3-4.

Danno biologico da attività medica: divergenze sull’immediata applicabilità delle tabelle assicurative

PALMIERI, ALESSANDRO
2015-01-01

Abstract

Nel 2012 il legislatore ha previsto che la liquidazione del danno biologico derivante dall’attività medica responsabilità avvenisse mediante l’impiego delle tabelle previste dal codice delle assicurazioni private per la quantificazione dei pregiudizi derivanti dalla circolazione stradale. Sennonché nella giurisprudenza di merito si è manifestata una disparità di vedute, a proposito della questione concernente l’immediata applicabilità della novità normativa anche ai fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore, con il connesso abbandono del sistema liquidatorio fondato sulle tabelle di creazione giurisprudenziale e, segnatamente di quelle milanesi. Il Tribunale di Udine ha aggiunto un ulteriore tassello al dibattito in corso, ritenendo che nei casi in cui si sia manifestata soltanto un’inabilità temporanea e il relativo periodo abbia avuto termine prima dell’innovazione legislativa, quest’ultima non può interferire con la decisione del giudice.
2015
Palmieri, A. (2015). Danno biologico da attività medica: divergenze sull’immediata applicabilità delle tabelle assicurative. IL QUOTIDIANO GIURIDICO(14 dicembre 2015), 3-4.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11365/985694