Il saggio intende dare una risposta alla domanda se la Costituzione italiana, nella sua interpretazione più ragionevole, ammetta a) l’insegnamento di una religione nella scuola pubblica e b) scuole confessionali equiparate a quelle statali. In esso sono affrontate questioni di filosofia politica relative all’educazione dei bambini, questioni interpretative concernenti il significato di alcune disposizioni della Costituzione italiana, questioni di teoria dell’interpretazione giuridica. Nel primo paragrafo sono distinte due famiglie di dottrine politiche dell’educazione: quelle secondo cui vi sono soggetti cui spetta il potere assoluto di decidere quale educazione e istruzione dare ai bambini; quelle secondo cui non vi è alcun soggetto cui spetta tale potere, poiché vi è un diritto dei bambini all’educazione e all’istruzione, o meglio a una certa forma di queste attività. Nel secondo paragrafo viene mostrato che la Costituzione italiana ragionevolmente conferisce ai bambini un diritto all’educazione e all’istruzione, ma che una semplice lettura delle sue disposizioni non consente di individuare l’esatto contenuto di questo diritto, ossia le forme di educazione e di istruzione che essa richiede. Nel terzo paragrafo, dopo un esame di alcune dottrine dell’interpretazione costituzionale, si conclude che le disposizioni costituzionali devono essere intese come l’espressione dell’insieme coerente di valori morali e politici, ossia della dottrina morale e politica, in base al quale può essere tratta da tale testo la costituzione migliore che è possibile trarne. Nel quarto paragrafo viene individuata una dottrina politica dell’educazione coerente con i valori liberali e democratici inglobati dalla nostra costituzione: secondo questa dottrina, i bambini hanno il diritto a un’istruzione scolastica che consenta loro di acquisire una sufficiente autonomia personale, cioè una sufficiente capacità di compiere «con la propria testa», sulla base delle «proprie» convinzioni, in accordo con la «propria» sensibilità e le «proprie» più profonde inclinazioni, le scelte che il liberalismo rende libere, e quindi non solo le scelte nel mondo del lavoro, ma anche quelle più generali di una propria concezione del bene, ossia di valori, di un’ideologia, di una fede religiosa. Poiché questa dottrina non ammette la possibilità di un’educazione religiosa impartita nell’ambito dell’istruzione scolastica, nel quinto paragrafo viene argomentato che ciò, contrariamente a quanto molti sembrano ritenere, è compatibile con le disposizioni della nostra costituzione.

Diciotti, E. (2009). Il valore dell'istruzione, l'insegnamento della religione e le scuole confessionali nella Costituzione italiana. DIRITTO & QUESTIONI PUBBLICHE, 9, 107-150.

Il valore dell'istruzione, l'insegnamento della religione e le scuole confessionali nella Costituzione italiana

DICIOTTI, ENRICO
2009-01-01

Abstract

Il saggio intende dare una risposta alla domanda se la Costituzione italiana, nella sua interpretazione più ragionevole, ammetta a) l’insegnamento di una religione nella scuola pubblica e b) scuole confessionali equiparate a quelle statali. In esso sono affrontate questioni di filosofia politica relative all’educazione dei bambini, questioni interpretative concernenti il significato di alcune disposizioni della Costituzione italiana, questioni di teoria dell’interpretazione giuridica. Nel primo paragrafo sono distinte due famiglie di dottrine politiche dell’educazione: quelle secondo cui vi sono soggetti cui spetta il potere assoluto di decidere quale educazione e istruzione dare ai bambini; quelle secondo cui non vi è alcun soggetto cui spetta tale potere, poiché vi è un diritto dei bambini all’educazione e all’istruzione, o meglio a una certa forma di queste attività. Nel secondo paragrafo viene mostrato che la Costituzione italiana ragionevolmente conferisce ai bambini un diritto all’educazione e all’istruzione, ma che una semplice lettura delle sue disposizioni non consente di individuare l’esatto contenuto di questo diritto, ossia le forme di educazione e di istruzione che essa richiede. Nel terzo paragrafo, dopo un esame di alcune dottrine dell’interpretazione costituzionale, si conclude che le disposizioni costituzionali devono essere intese come l’espressione dell’insieme coerente di valori morali e politici, ossia della dottrina morale e politica, in base al quale può essere tratta da tale testo la costituzione migliore che è possibile trarne. Nel quarto paragrafo viene individuata una dottrina politica dell’educazione coerente con i valori liberali e democratici inglobati dalla nostra costituzione: secondo questa dottrina, i bambini hanno il diritto a un’istruzione scolastica che consenta loro di acquisire una sufficiente autonomia personale, cioè una sufficiente capacità di compiere «con la propria testa», sulla base delle «proprie» convinzioni, in accordo con la «propria» sensibilità e le «proprie» più profonde inclinazioni, le scelte che il liberalismo rende libere, e quindi non solo le scelte nel mondo del lavoro, ma anche quelle più generali di una propria concezione del bene, ossia di valori, di un’ideologia, di una fede religiosa. Poiché questa dottrina non ammette la possibilità di un’educazione religiosa impartita nell’ambito dell’istruzione scolastica, nel quinto paragrafo viene argomentato che ciò, contrariamente a quanto molti sembrano ritenere, è compatibile con le disposizioni della nostra costituzione.
2009
Diciotti, E. (2009). Il valore dell'istruzione, l'insegnamento della religione e le scuole confessionali nella Costituzione italiana. DIRITTO & QUESTIONI PUBBLICHE, 9, 107-150.
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