L’Agenzia delle entrate, con la circ. 11 marzo 2014, n. 6/E, è tornata ad occuparsi dell'accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche mediante "redditometro" disciplinato dall’art. 38, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973. Adeguandosi al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 21 novembre 2013, l’Agenzia ha fra l’altro chiarito che non possono essere impiegate le spese medie ISTAT né per fini selettivi, né per la ricostruzione di voci di spesa non collegate all’esistenza di beni o servizi: le medie ISTAT sono bensì utilizzabili per il calcolo delle spese ma solo se connesse ad elementi certi, quali il possesso e le caratteristiche di immobili e di mobili registrati. La circolare e il provvedimento del Garante sollevano più ordini di problemi che il lavoro si propone di esaminare. Il primo concerne i rapporti tra poteri dello Stato e l’effetto “obliquo” di svuotamento della legge prodotto da quel provvedimento; il secondo attiene alla natura giuridica propria delle medie ISTAT e alla loro possibile utilizzazione come strumento selettivo e come strumento inferenziale ai sensi dell’art. 2727 cod. civ.; il terzo ordine di problemi riguarda il tipo di conseguenza che si produce sull’avviso di accertamento adottato in assenza del preventivo contraddittorio, pure configurato come obbligatorio dall’art. 38, comma 7, atteso che la sanzione della nullità, sebbene generalmente ritenuta adottabile, non sembra conforme al sistema.

Giovannini, A. (2014). Note controcorrente su accertamento sintetico, indici ISTAT e diritto alla riservatezza. IL FISCO(14), 1319-1325.

Note controcorrente su accertamento sintetico, indici ISTAT e diritto alla riservatezza

GIOVANNINI, ALESSANDRO
2014-01-01

Abstract

L’Agenzia delle entrate, con la circ. 11 marzo 2014, n. 6/E, è tornata ad occuparsi dell'accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche mediante "redditometro" disciplinato dall’art. 38, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973. Adeguandosi al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 21 novembre 2013, l’Agenzia ha fra l’altro chiarito che non possono essere impiegate le spese medie ISTAT né per fini selettivi, né per la ricostruzione di voci di spesa non collegate all’esistenza di beni o servizi: le medie ISTAT sono bensì utilizzabili per il calcolo delle spese ma solo se connesse ad elementi certi, quali il possesso e le caratteristiche di immobili e di mobili registrati. La circolare e il provvedimento del Garante sollevano più ordini di problemi che il lavoro si propone di esaminare. Il primo concerne i rapporti tra poteri dello Stato e l’effetto “obliquo” di svuotamento della legge prodotto da quel provvedimento; il secondo attiene alla natura giuridica propria delle medie ISTAT e alla loro possibile utilizzazione come strumento selettivo e come strumento inferenziale ai sensi dell’art. 2727 cod. civ.; il terzo ordine di problemi riguarda il tipo di conseguenza che si produce sull’avviso di accertamento adottato in assenza del preventivo contraddittorio, pure configurato come obbligatorio dall’art. 38, comma 7, atteso che la sanzione della nullità, sebbene generalmente ritenuta adottabile, non sembra conforme al sistema.
2014
Giovannini, A. (2014). Note controcorrente su accertamento sintetico, indici ISTAT e diritto alla riservatezza. IL FISCO(14), 1319-1325.
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11365/46029
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo