Nella recente letteratura, sebbene il fondamento costituzionale del diritto all’obiezione di coscienza trovi in astratto un generalizzato riconoscimento, quale espressione del diritto fondamentale alla libertà di coscienza, non vi è accordo, tuttavia, sulla soluzione del problema nodale della necessità o meno di una espressa previsione legislativa per la sua operatività in concreto. Secondo l’A., il diritto all’obiezione di coscienza, stante il suo rango costituzionale, deve poter operare direttamente anche sine lege, al pari di ogni altro diritto sancito dalla Costituzione, pur nel rispetto dei suoi limiti interni ed esterni, rispettivamente desumibili dalla sua stessa essenza e segnati dagli altrui diritti costituzionalmente sanciti. Ciò in quanto la limitazione ai soli casi espressamente previsti si risolverebbe in una intollerabile discriminazione delle minoranze, contrastante con i principi pluralistico e di laicità. In particolare, dall’ordinamento sembra ricavabile il principio generale, secondo cui l’obiezione risulta sempre opponibile qualora la lesione del bene, che l’obiettore si propone di tutelare rifiutandosi di adempiere un suo obbligo giuridico, sia richiesta da un soggetto privato. Su questa base, vengono risolti in senso positivo i casi, oggi vivacemente dibattuti, del diritto all’obiezione in materia di distacco del sostegno meccanico vitale e di c.d. contraccezione di emergenza.

Leoncini, I. (2011). Laicità dello stato, pluralismo e diritto costituzionale all'obiezione di coscienza. ARCHIVIO GIURIDICO, CCXXXI(2), 175-222.

Laicità dello stato, pluralismo e diritto costituzionale all'obiezione di coscienza

LEONCINI, ISABELLA
2011-01-01

Abstract

Nella recente letteratura, sebbene il fondamento costituzionale del diritto all’obiezione di coscienza trovi in astratto un generalizzato riconoscimento, quale espressione del diritto fondamentale alla libertà di coscienza, non vi è accordo, tuttavia, sulla soluzione del problema nodale della necessità o meno di una espressa previsione legislativa per la sua operatività in concreto. Secondo l’A., il diritto all’obiezione di coscienza, stante il suo rango costituzionale, deve poter operare direttamente anche sine lege, al pari di ogni altro diritto sancito dalla Costituzione, pur nel rispetto dei suoi limiti interni ed esterni, rispettivamente desumibili dalla sua stessa essenza e segnati dagli altrui diritti costituzionalmente sanciti. Ciò in quanto la limitazione ai soli casi espressamente previsti si risolverebbe in una intollerabile discriminazione delle minoranze, contrastante con i principi pluralistico e di laicità. In particolare, dall’ordinamento sembra ricavabile il principio generale, secondo cui l’obiezione risulta sempre opponibile qualora la lesione del bene, che l’obiettore si propone di tutelare rifiutandosi di adempiere un suo obbligo giuridico, sia richiesta da un soggetto privato. Su questa base, vengono risolti in senso positivo i casi, oggi vivacemente dibattuti, del diritto all’obiezione in materia di distacco del sostegno meccanico vitale e di c.d. contraccezione di emergenza.
2011
Leoncini, I. (2011). Laicità dello stato, pluralismo e diritto costituzionale all'obiezione di coscienza. ARCHIVIO GIURIDICO, CCXXXI(2), 175-222.
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