La scheda classifica – con ampi riferimenti dottrinali e giurisprudenziali - le sfumature nelle decisioni processuali della Corte relative all’inammissibilità per carente motivazione sulla rilevanza, con particolare riguardo alla mancata descrizione degli elementi della fattispecie concreta ( specialmente nel caso di impugnazione di norme abrogate ), alla mancata trattazione delle questioni relative all’eventuale incompatibilità della norma impugnata con norme comunitarie (e della questione relativa alla natura degli effetti – diretti o indiretti – di tali norme), alla mancata considerazione di normativa sopravvenuta prima dell’emissione dell’ordinanza di rimessione. Inoltre si riportano le decisioni relative al rapporto tra vizi della motivazione in punto di rilevanza e diritto vivente, considerando al contempo l’evoluzione degli strumenti processuali utilizzati dalla Corte in caso di mancanza o carenza di motivazione, nonché tutti i casi in cui innanzi a ius superveniens successivo all’ordinanza di rimessione, la Corte ha giudicato direttamente sulla rilevanza invece di restituire gli atti al giudice a quo, talvolta dichiarando l’inammissibilità – difronte a ius superveniens palesemente retroattivo – a prescindere dalla congruità della motivazione.

Lehner, E. (1999). Nota redazionale a : ord. Corte Costituzionale 4 marzo 1999, n. 53. GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE, 687-692.

Nota redazionale a : ord. Corte Costituzionale 4 marzo 1999, n. 53

LEHNER, EVA
1999-01-01

Abstract

La scheda classifica – con ampi riferimenti dottrinali e giurisprudenziali - le sfumature nelle decisioni processuali della Corte relative all’inammissibilità per carente motivazione sulla rilevanza, con particolare riguardo alla mancata descrizione degli elementi della fattispecie concreta ( specialmente nel caso di impugnazione di norme abrogate ), alla mancata trattazione delle questioni relative all’eventuale incompatibilità della norma impugnata con norme comunitarie (e della questione relativa alla natura degli effetti – diretti o indiretti – di tali norme), alla mancata considerazione di normativa sopravvenuta prima dell’emissione dell’ordinanza di rimessione. Inoltre si riportano le decisioni relative al rapporto tra vizi della motivazione in punto di rilevanza e diritto vivente, considerando al contempo l’evoluzione degli strumenti processuali utilizzati dalla Corte in caso di mancanza o carenza di motivazione, nonché tutti i casi in cui innanzi a ius superveniens successivo all’ordinanza di rimessione, la Corte ha giudicato direttamente sulla rilevanza invece di restituire gli atti al giudice a quo, talvolta dichiarando l’inammissibilità – difronte a ius superveniens palesemente retroattivo – a prescindere dalla congruità della motivazione.
1999
Lehner, E. (1999). Nota redazionale a : ord. Corte Costituzionale 4 marzo 1999, n. 53. GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE, 687-692.
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
Lehner nota redazionale a 53 del 1999.pdf

non disponibili

Tipologia: PDF editoriale
Licenza: NON PUBBLICO - Accesso privato/ristretto
Dimensione 1.25 MB
Formato Adobe PDF
1.25 MB Adobe PDF   Visualizza/Apri   Richiedi una copia

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11365/35937