Nel commento all’art. 52 del nuovo Statuto della Regione toscana si affrontano le ampie tematiche relative, in primo luogo, alle competenze legislative regionali in materia di ordinamento degli uffici e del rapporto di lavoro del personale regionale e, in secondo luogo, ai principi della struttura organizzativa. Conformemente, infatti, alla scelta operata dal legislatore costituzionale (l. n. 3 del 2001), di attribuire la materia «ordinamento e organizzazione amministrativa» alla competenza esclusiva dei diversi livelli interessati (ex art. 117, II lettera g), IV e VI comma Cost.), nel primo comma dell’art. 52 si legge che «il legislatore regionale stabilisce i principi dell’ordinamento degli uffici regionali». Il dettato statutario ha voluto pertanto ribadire che in materia di ordinamento degli uffici vi è una competenza regionale residuale non più soggetta al limite del rispetto dei principi fondamentali stabiliti nelle leggi statali. Il problema che si pone riguarda semmai l’ambito di intervento del legislatore regionale in materia di rapporto di lavoro con il proprio personale. Il testo costituzionale, infatti, non ha collocato esplicitamente la materia del lavoro pubblico regionale né all’interno della competenza statale né all’interno della competenza regionale, pur avendo invece collocato in modo chiaro la materia “ordinamento e organizzazione amministrativa” nella potestà esclusiva dello Stato solo relativamente alle amministrazioni dello Stato stesso e degli enti pubblici nazionali. Il commento si sofferma poi sul secondo comma dell’art. 52, in base al quale gli uffici regionali devono operare nell’interesse dei cittadini, secondo i principi di legalità, imparzialità, trasparenza, orientamento al risultato; l’azione amministrativa deve essere quindi finalizzata al servizio dei cittadini in modo tale che la P.A. persegua l’interesse pubblico con il minor sacrificio degli interessi dei privati, svolga con efficienza la propria attività e raggiunga gli obiettivi indicati evitando l’aggravio inutile delle procedure.

Bindi, E. (2005). Art. 52, ‘Uffici e personale’. In Statuto della Regione toscana. Commentario (pp. 251-254). TORINO : Giappichelli.

Art. 52, ‘Uffici e personale’

BINDI, ELENA
2005-01-01

Abstract

Nel commento all’art. 52 del nuovo Statuto della Regione toscana si affrontano le ampie tematiche relative, in primo luogo, alle competenze legislative regionali in materia di ordinamento degli uffici e del rapporto di lavoro del personale regionale e, in secondo luogo, ai principi della struttura organizzativa. Conformemente, infatti, alla scelta operata dal legislatore costituzionale (l. n. 3 del 2001), di attribuire la materia «ordinamento e organizzazione amministrativa» alla competenza esclusiva dei diversi livelli interessati (ex art. 117, II lettera g), IV e VI comma Cost.), nel primo comma dell’art. 52 si legge che «il legislatore regionale stabilisce i principi dell’ordinamento degli uffici regionali». Il dettato statutario ha voluto pertanto ribadire che in materia di ordinamento degli uffici vi è una competenza regionale residuale non più soggetta al limite del rispetto dei principi fondamentali stabiliti nelle leggi statali. Il problema che si pone riguarda semmai l’ambito di intervento del legislatore regionale in materia di rapporto di lavoro con il proprio personale. Il testo costituzionale, infatti, non ha collocato esplicitamente la materia del lavoro pubblico regionale né all’interno della competenza statale né all’interno della competenza regionale, pur avendo invece collocato in modo chiaro la materia “ordinamento e organizzazione amministrativa” nella potestà esclusiva dello Stato solo relativamente alle amministrazioni dello Stato stesso e degli enti pubblici nazionali. Il commento si sofferma poi sul secondo comma dell’art. 52, in base al quale gli uffici regionali devono operare nell’interesse dei cittadini, secondo i principi di legalità, imparzialità, trasparenza, orientamento al risultato; l’azione amministrativa deve essere quindi finalizzata al servizio dei cittadini in modo tale che la P.A. persegua l’interesse pubblico con il minor sacrificio degli interessi dei privati, svolga con efficienza la propria attività e raggiunga gli obiettivi indicati evitando l’aggravio inutile delle procedure.
2005
8834857011
Bindi, E. (2005). Art. 52, ‘Uffici e personale’. In Statuto della Regione toscana. Commentario (pp. 251-254). TORINO : Giappichelli.
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
Bindi art 52.pdf

non disponibili

Tipologia: Post-print
Licenza: NON PUBBLICO - Accesso privato/ristretto
Dimensione 1.64 MB
Formato Adobe PDF
1.64 MB Adobe PDF   Visualizza/Apri   Richiedi una copia

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11365/13571
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo