Il contributo prende le mosse dalla gestazione nella legislazione italiana del reato di negazionismo, per affermare con nettezza che la verità della storia non può essere oggetto di tutela penale. Dopodiché viene analizzata la giurisprudenza Edu che in sede di valutazione delle normative antinegazioniste distingue tra fatti storici chiaramente accertati e fatti oggetto ancora di dibattito. L’excursus giurisprudenziale evidenzia come nel contemperamento tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela della dignità umana a far pendere il piatto della bilancia verso l'una o verso l'altra è senz’altro la diversità tra l'approccio statunitense e quello europeo, l'uno rivolto al valore della libertà riconosciuta dal I Emendamento, l'altro alla dignità dell’essere umano. In conclusione sembra più convincente, oltreché conforme ad uno Stato di diritto, chiedere al diritto penale di astenersi, poiché si tratta di un problema di formazione culturale. Non sembra quindi opportuno che il diritto intervenga imponendo una verità anziché un’altra, altrimenti il reato di negazionismo avrebbe una funzione meramente simbolica e il diritto penale diventerebbe ineffettivo

Bindi, E. (2015). Dal diritto di punire al dovere di educare. In G.G. M. D’Auria (a cura di), Il passato, il presente, il futuro. Rileggendo il diritto positivo con metodo storico. (pp. 7-21). Pisa : Pacini Editore.

Dal diritto di punire al dovere di educare

BINDI, ELENA
2015-01-01

Abstract

Il contributo prende le mosse dalla gestazione nella legislazione italiana del reato di negazionismo, per affermare con nettezza che la verità della storia non può essere oggetto di tutela penale. Dopodiché viene analizzata la giurisprudenza Edu che in sede di valutazione delle normative antinegazioniste distingue tra fatti storici chiaramente accertati e fatti oggetto ancora di dibattito. L’excursus giurisprudenziale evidenzia come nel contemperamento tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela della dignità umana a far pendere il piatto della bilancia verso l'una o verso l'altra è senz’altro la diversità tra l'approccio statunitense e quello europeo, l'uno rivolto al valore della libertà riconosciuta dal I Emendamento, l'altro alla dignità dell’essere umano. In conclusione sembra più convincente, oltreché conforme ad uno Stato di diritto, chiedere al diritto penale di astenersi, poiché si tratta di un problema di formazione culturale. Non sembra quindi opportuno che il diritto intervenga imponendo una verità anziché un’altra, altrimenti il reato di negazionismo avrebbe una funzione meramente simbolica e il diritto penale diventerebbe ineffettivo
2015
978-88-6315-940-0
Bindi, E. (2015). Dal diritto di punire al dovere di educare. In G.G. M. D’Auria (a cura di), Il passato, il presente, il futuro. Rileggendo il diritto positivo con metodo storico. (pp. 7-21). Pisa : Pacini Editore.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11365/1013094