Con il d.l. n. 10 del 2010 si è intervenuti sulla lettera a) dell’art. 5 c.p.p., il quale attribuisce alla competenza della corte d’assise i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni con alcune eccezioni: il decreto legge ha escluso espressamente l’applicabilità del criterio quantitativo ai delitti di associazione mafiosa, anche straniera, comunque aggravati. Di conseguenza, qualunque delitto di associazione mafiosa, in forma semplice o in forma aggravata, rientra nella competenza del tribunale per effetto del criterio residuale di cui all’art. 6 c.p.p., che prevede tale competenza per tutti i reati non espressamente attribuiti alla corte d’assise o del giudice di pace. Viene, inoltre, prevista una disposizione intertemporale che intende evitare il pericolo di una generale regressione dei procedimenti pendenti davanti alla corte d'assise ed aventi ad oggetto il delitto di associazione mafiosa “armata”.

Baccari, G.M. (2011). Il legislatore amplia la competenza della Corte d'Assise, ma affida al Tribunale il delitto di associazione mafiosa "armata". STUDIUM IURIS, 261-268.

Il legislatore amplia la competenza della Corte d'Assise, ma affida al Tribunale il delitto di associazione mafiosa "armata"

BACCARI, GIAN MARCO
2011-01-01

Abstract

Con il d.l. n. 10 del 2010 si è intervenuti sulla lettera a) dell’art. 5 c.p.p., il quale attribuisce alla competenza della corte d’assise i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni con alcune eccezioni: il decreto legge ha escluso espressamente l’applicabilità del criterio quantitativo ai delitti di associazione mafiosa, anche straniera, comunque aggravati. Di conseguenza, qualunque delitto di associazione mafiosa, in forma semplice o in forma aggravata, rientra nella competenza del tribunale per effetto del criterio residuale di cui all’art. 6 c.p.p., che prevede tale competenza per tutti i reati non espressamente attribuiti alla corte d’assise o del giudice di pace. Viene, inoltre, prevista una disposizione intertemporale che intende evitare il pericolo di una generale regressione dei procedimenti pendenti davanti alla corte d'assise ed aventi ad oggetto il delitto di associazione mafiosa “armata”.
2011
Baccari, G.M. (2011). Il legislatore amplia la competenza della Corte d'Assise, ma affida al Tribunale il delitto di associazione mafiosa "armata". STUDIUM IURIS, 261-268.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11365/1007081
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